Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15598 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15598 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALDOVRANDI VENERIO nato il 22/02/1957 a ROLO

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R. G. 40065/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 337 cod. pen. in quanto la condotta
dell’imputato non integra l’elemento oggettivo del reato per essersi l’imputato limitato a
divincolarsi con un gesto istintivo e senza compiere violenza nei confronti dei pubblici ufficiali;
la condotta dell’imputato integrerebbe una mera resistenza passiva, stante la reazione istintiva ed
impulsiva di divincolarsi dalla presa degli operanti; 2) contraddittorietà della motivazione per
avere la Corte di appello ritenuto che la condotta fosse ispirata dall’intenzione, non provata, di
disfarsi della refurtiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente ripropone censure, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e
completa, con la quale il ricorrente non si confronta.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici hanno giustificato il rigetto della
prospettazione difensiva in base alle risultanze del verbale di arresto, confermate dalle
dichiarazioni delle due persone offese, dalle quali concordemente risulta che il tentativo
dell’imputato- datosi alla fuga ed inseguito dalle persone offese- di divincolarsi dalla presa degli
operanti non fu un gesto istintivo, bensì una reazione violenta, diretta ad opporsi all’atto di
ufficio, non solo per sottrarsi alla perquisizione, ma per ottenere la possibilità di disfarsi della
refurtiva- tentando di gettare il denaro sottratto in un vicino laghetto per la pesca sportiva-.
Ne discende la corretta qualificazione della condotta, integrante sul piano oggettivo la
resistenza a pubblico ufficiale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere estenbre
Anna Criscuol

Il Presidente
Andrea ronci

Il difensore di Alcypvandi Venerio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza emessa
in data 31 marzo 2015 dal Tribunale di Mantova, ha escluso l’aggravante della destrezza per il
reato di furto di cui al capo A) e, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 337 cod. pen. di cui al
capo B), ha rideterminato la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione, confermando nel resto la
sentenza appellata.

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