Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15595 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15595 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRATE MARIA nato il 31/05/1957 a RIONERO SANNITICO

avverso la sentenza del 14/07/2016 del TRIBUNALE di ISERNIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che con sentenza del 14 luglio 2016 il Tribunale di Isernia ha
condannato Frate Maria alla pena di C 4000,00 di ammenda, oltre il
pagamento delle spese processuali, avendola ritenuta responsabile dei reati di
cui in epigrafe;
che avverso detta sentenza ha proposto appello la Frate, deducendo
l’insussistenza dell’elemento oggettivo dei reati a lei attribuiti essendo lei
esclusivamente la committente dei lavori di cui al capo di imputazione.

del ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma
solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso
proposto dall’imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che, nondimeno, il ricorso proposto è inammissibile;
che l’affermazione della ricorrente di essere semplicemente la
committente di lavori eseguita da una impresa terza, del tutto indipendente
da lei è un elemento fattuale che in sede di merito è stato, peraltro, escluso,
avendo il Tribunale di Isernia accertato che gli operai che stavano
materialmente eseguendo le opere hanno dichiarato di essere dipendenti della
Frante e comunque non è risultato, secondo quanto riportato in punto di fatto
dalla sentenza impugnata, che le medesime opere erano in corso di
svolgimento a cura di una impresa appaltatrice diversa dalla odierna
imputata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
I Consigliere es ensore

il Pres

Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna

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