Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15594 del 14/06/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15594 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAMARCIA VINCENZO nato il 03/10/1950 a GIRIFALCO
avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/06/2017
Ritenuto che, con sentenza del 20 dicembre 2016, la Corte di appello di
Milano ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente
11 aprile 2016 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità
di Scamarcia Vincenzo in relazione alla imputazione di
limitatamente gli omessi versamenti dei contributi
cui in epigrafe,
previdenziali ed
assistenziali a lui contesti ad esclusione di quelli relativi all’anno 2009, e lo
aveva, pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati,
che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata, ha escluso la
sussistenza della penale responsabilità anche con riferimento alle omissioni
contributive relative all’anno 2012 ed ha, pertanto, ridotto la pena irrogata,
portandola a mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto
deducendo due distinti motivi di impugnazione;
che, con il primo, ha censurato la sentenza impugnata per non essere stato il
medesimo regolarmente citato a comparire di fronte alla Corte di appello,
essendo stato l’avviso di udienza notificato presso il difensore di fiducia e non
presso di lui personalmente;
che con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza impugnata
nella parte in cui è stata ritenuta esaustiva la prova degli avvenuti pagamenti
delle retribuzioni ai dipendenti attraverso la produzione del modelli DM 10.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta
che il decreto con il quale era stato fissato il giudizio di fronte alla Corte di
appello e la sua relativa citazione
gli sono stati notificati presso il suo
difensore e non a lui personalmente;
che il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto, trattandosi, a tutto
voler concedere, di nullità a regime intermedio essa doveva essere eccepita
già di fronte alla Corte territoriale e non formare oggetto di ricnrso per
cassazione (Corte di cassazione Sezione VI penale, 5 gennaio 2017, n. 490);
che anche il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato,
avendo in svariate occasioni la Corte affermato la adeguatezza probatoria
dell’esame dei modelli DM 10 al fine di provare l’avvenuta corresponsione
delle retribuzioni, in relazione alle quali sarebbe stato necessario versare !e
alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 900,00 di multa;
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, ai propri dipendenti (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2016, n.42715);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere esten re
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento