Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15591 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15591 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BARBATO ORAZIO nato il 15/04/1951 a PAOLISI
CAPASSO GIUSEPPINA nato il 21/03/1961 a ACERRA

avverso la sentenza del 13/06/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 13 giugno 2014, la Corte di appello di Napoli
ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 31
maggio 2010 il Tribunale di Noia aveva dichiarato la penale responsabilità di
arbato Orazio e di Capasso Giuseppina in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe, loro contestata in concorso, e li aveva, pertanto, condannati,
concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di

che la Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado,
dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati, ha
rideterminato la pena irrogata a carico dei predetti, indicandola nella misura di
mesi 5 di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno, revocando altresì
l’ordine di demolizione delle opere abusive;
che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i due
prevenuti lamentando il fatto che la Corte territoriale avesse confermato il
giudizio di equivalenza fra le circoistyanze attenuanti genercie e l’aggravante
di cui al secondo comma dell’art. 349 cod. pen.;
che, essendo stata fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 610,
comma 1, cod. proc. pen., con nota pervenuta in data 14 giugno 2017 il
difensore dei due ricorrenti dichiarava di aderire alla astensione dalle udienze
proclamata dall’UCPI per la data dianzi indicata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, preliminarmente, deve osservarsi la irrilevanza della nota fatta pervenire
nell’imminenza della odierna udienza da parte del difensore degli imputati,
posto che, non essendo prevista la partecipazione delle parti alla celebrazione
del processo, il fatto che il predetto difensore abbia inteso aderire alla
astensione dalla partecipazione alle udienze indetta anche per la data odierna
e fattore del tutto indifferente;
che, con riferimento al motivo di censura formulato da parte ricorrente, rileva
il Collegio come lo stesso sia inammissibile, avendo la Corte territoriale
rilevato la estrema genericità del ricorso formulato in grado di appello, ed
essendo stata la sentenza di primo grado riformata solo in relazione alla
avvenuta estinzione per prescrizione, rilevata

ex officio,

dei reati

contravvenzionali, senza che fosse stato esaminato il merito della
impugnazione allora proposta, di tal che non è 3ttualmente più suscettibile di

multa ciascuno;

formare oggetto di discussione il profilo ora dedotto e non efficacemente
contestato in sede di gravame;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarato

inammissibili e, tenuto conto

della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso

pagamento delle spese processuali nonché della somma

equitativamente

fissata in € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere estensore

iI Presiden

consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al

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