Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15590 del 14/06/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15590 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERROTTA ANDREA nato il 30/09/1965 a MUGNANO DI NAPOLI
avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/06/2017
Ritenuto che, con sentenza del 17 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 6 ottobre 2014 il
Tribunale di Napoli aveva dichiarato la penale responsabilità di Perrotta
Andrea in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Perrotta
che con il primo di essi il ricorrente ha lamentato la violazione della legge
penale per avere i giudici del merito ritenuto che le opere da lui realizzate
necessitassero del permesso a costruire, sebbene si trattasse semplicemente
di una tettoia lignea di modeste dimensioni;
che il secondo motivo di impugnazione è relativo alla illegittimità della
subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
all’avvenuto abbattimento delle opere abusive entro il termine di 30 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
che, infine, il terzo motivo di gravame concerne l’omessa motivazione in
ordine alla individuazione del momento consumativo dei reati contestati;
che, con memoria depositata in data 24 maggio 2017 il ricorrente, oltre ad
insistere per l’accoglimento della sua impugnazione, ha dichiarato di avere
presentato in data 12 maggio 2017 richiesta permesso a costruire in
sanatoria, chiedendo, pertanto, la sospensione del processo a suo carico sino
alla definizione del relativo procedimento.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che l’opera
edilizia realizzata dal prevenuto, si tratta di una tettoia a falde spiventi avente
la superficie di circa 80 mq, è, per le sua cospicue dimensioni e per la sua
natura obbiettivamente innovativa rispetto alla preesistente struttura,
certamente abbisognevole del permesso a costruire;
che il secondo motivo
di censura è parimenti manifestamente infondato,
rientrando indubbiamente fra i poteri
del giudice del merito quello
subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena
dì
alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato commesso, eliminazione
che nel caso in questione si otterrebbe attraverso la rimozione delle opere
abusive;
deducendo 3 motivi di impugnazione;
che il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente evidenziato quale
potrebbe essere il suo concreto interesse ad una retrodatazione del fatto a lui
addebitato;
che la richiesta di sospensione del procedimento stante la pendenza della
richiesta di concessione del permesso a costruire in sanatoria,
a tacere da
ogni altro rilievo, non appare accoglibile in questa sede di legittimità, tanto
più in considerazione della inammissibilità dei motivi di
impugnazione
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e delta somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere estensore
il Presi
ente
principali;