Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1559 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1559 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PANARO NICOLA N. IL 12/09/1968
avverso l’ordinanza n. 1163/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 13 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza
di Perugia ha respinto il reclamo proposto da Panaro Nicola, detenuto
sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art.

41bis Ord.

Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in
data 7 agosto 2011, di trattenimento di una missiva inviata allo stesso
determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza.
A ragione della decisione il Tribunale ha osservato il ruolo di primo piano
riconosciuto al Panaro nell’ambito della fazione “Schiavone” del clan dei
Casalesi e ha rilevato che alcune affermazioni contenute nella lettera
trattenuta apparivano caratterizzate dalla necessità di informare il detenuto
di alcune dinamiche personali in ambito locale, in relazione a personaggi di
comune conoscenza appartenenti ad un medesimo circuito familiare e
criminale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Panaro, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce la
nullità del provvedimento per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato al motivo
dedotto, mira ad ottenere una nuova valutazione, nel merito, del reclamo
già proposto e respinto dal Tribunale con motivazione adeguata e coerente,
esente da violazioni della logica e del diritto, nella quale si è data compiuta
ragione delle finalità preventive che hanno legittimato il trattenimento della
corrispondenza, senza indulgere in particolari che vanificherebbero le
esigenze di ordine e di sicurezza cui la limitazione prevista dall’art. 18ter
Ord. Pen. è funzionale.
Quanto all’omesso esame, da parte del Tribunale, dell’ulteriore motivo di
censura attinente alla mancata notificazione -prima del trattenimento della
corrispondenza- del provvedimento di controllo di cui all’art. 18ter, comma
1, Ord. Pen., trattasi di doglianza palesemente infondata, essendo la
sottoposizione a visto di censura della corrispondenza del Panaro disposta
nel decreto ministeriale -certamente noto al ricorrente- in data 23/04/2010
(integrato con quello del 9/07/2010) di applicazione a suo carico del regime
penitenziario differenziato, a norma dell’art. 41bis, comma 2-quater, lett. e)

detenuto dalla cugina, Di Bernardo Elisabetta, idonea per il suo contenuto a

Ord. Pen.; e prevedendo, comunque, l’art. 18ter, comma 5, Ord. Pen.,
l’immediata informazione del detenuto dopo il trattenimento della
corrispondenza, ciò che risulta osservato nel caso in esame.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA