Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15589 del 14/06/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15589 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EVANGELISTA ARMANDO nato il 04/08/1967 a NAPOLI
avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/06/2017
Ritenuto che, con sentenza del 30 settembre 2016, la Corte di appello di
Napoli ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente
22 gennaio 2016 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la penale
responsabilità di Evangelista Armando in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe, a lui contestata in concorso con tale Piacentile Ciro, e lo aveva,
pertanto, condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ede euro
248.000,00 di multa;
concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata
recidiva, ha rideterminato la pena irrogata a carico del predetto, indicandola
nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 160.000,00 di multa,
confermando la sentenza del giudice di primo grado quanto al resto;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’Evangelista
deducendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto il
vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione alla espressione del
giudizio di valenza, in termini di equivalenza, fra le ritenute circostanze
attenuanti generiche e la contestata recidiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, invero, avendo il ricorrente solamente contestato l’esporessione del
giudizio di valenza fra le circostanze formulato dalla Corte territoriale, si rileva
che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, lo stesso è più che
plausibilmente motivato, avendo la Corte fatto riferimento alla pessima
biografia criminale del prevenuto. Che non consente di obliterarne le
conseguenze a livello di determinazione della pena da infliggere;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
fissata in €
che la Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Preside
Il Consigliere e.;tensore