Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15588 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15588 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DIOTTI SAMUELE nato il 12/10/1970 a ERBA
DIOTTI CESARE nato il 10/02/1943 a ERBA

avverso la sentenza del 12/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
COMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che il Tribunale di Como, con sentenza emessa il 12 gennaio

2017, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Diotti Samuele e a
Diotti Cesare, riconosciute in loro favore le attenuanti generiche, la pena di
anni 2 di reclusione quanto al primo e la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione
quanto al secondo, in relazione alle imputazioni di cui in epigrafe;
che avverso detta sentenza hanno congiuntamente interposto ricorsi per
cassazione i due prevenuti, deducendo la erronea qualificazione giuridica del
fatto di associazione per delinquere loro contestato nonché la erroneità della

Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che i ricorrenti si sono, infatti, limitato a lamentare, senza alcun concreto

riferimento critico alla motivazione della sentenza impugnata, la qualificazione
giuridica del fatto loro contestato e la attribuzione a loro carico del medesimo;
che, al riguardo, deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di
questa Corte, secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli
artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti,
lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione;
che da tanto consegue che il giudizio negativo circa la adeguatezza della
motivazione, in caso di sentenza con la quale sia stata applicata la pena
concordata fra le parti, può essere pronunziato soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente,
in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche
implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. (ex plurimis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio
2012, n. 36610);

che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui
la

motivazione della sentenza appare,

in ogni caso, sufficiente, perché

richiama le fonti di prova che giustificano la qualificazione del fatto nei termini
di cui al capo di imputazione e la sua riferibilità agli imputati (derivante in

particolare dai richiamati atti di indagine acquisti in forza della scelta del rito);
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto

della sentenza 13 giugno 2000,

n. 186, della Corte costituzionale nonché

attribuzione ai medesimi di tale imputazione.

rilevato che nella fattispecie non

sussistono elementi per ritenere che «la

parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché

della somma equitativamente

fissata in C 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
i ricorrenti al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

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