Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15587 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15587 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CULOTTA PIETRO nato il 21/02/1963 a CEFALU’

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 21 settembre 2016, la Corte di appello di
Palermo ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il
precedente 27 novembre 2014 il Tribunale di Termini Imerese aveva
dichiarato la penale responsabilità di Culotta Pietro in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di
euro 70,00 di multa, nonché al risarcimento del danno patito dalle costituite
parti civili;

ha assolto il prevenuto quanto alla imputazione di cui al capo B) della rubrica
a lui contestata per l’insussistenza del fatto e lo ha prosciolto, quanto al capo
A) della medesima rubrica stante l’estinzione del reato per prescrizione,
rideterminando la somma dovuta dal predetto a titolo di risarcimento del
danno nei confronti della costituite parti civili nella misura di 600,00 euro;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Culotta
deducendo tre motivi di impugnazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che deve premettersi come il presente giudizio, stante l’intervenuto
proscioglimento del prevenuto in relazione al reato di cui allì’art. 659 cod.
pen. stante la estinzione del reato per prescrizione ha rilievo ai soli fini della
condanna del medesimo al risarcimento del danno nei confronti delle costituite
parti civili;
che le censure dedotte dal ricorrente sono tutte tendeti a sollecitare una
rivalutazione del fatto per cui è processo, operazione questa già
adeguatamente compiuta in sede di merito e non suscettibile di essere
ripetuta in questa sede di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

che la Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Presiden

Il Consigliere estensore

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