Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15585 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15585 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTINI DOMENICO nato il 15/06/1988 a ACIREALE

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di appello di Catania
ha confermato la precedente decisione con la quale, in data 24 ottobre 2014 il
Tribunale di Catania aveva dichiarato la penale responsabilità di Santini
Domenico in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto
deducendo in primo luogo il difetto di motivazione della sentenza impugnata

l’autorità di pubblica sicurezza, come gli era, invece, imposto in forza di
provvedimento questorile emesso ai sensi della legge n. 401 del 1989, in
quanto impedito da un malessere fisico;
che in via subordinata il ricorrente ha censurato la sentenza in quanto non era
stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.;
che in via ulteriormente subordinata ha dedotto l’intervenuta estinzione del
reato per prescrizione;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione è evidentemente inammissibile, posto
che, correttamente, la Corte territoriale ha, con esaustiva motivazione,
rilevato che, quand’anche lo stato di infermità allegato dal santini lo avesse
potuto esentare dal recarsi di fronte all’autorità preposta alla verica della
ottemperanza delle prescrizioni a lui imposte ai sensi della legge n. 401 del
1989, ciò non lo esimeva dal dare tempestiva comunicazione a detta autorità
della esistenza del predetto impedimento;
che, in relazione alla applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen. , per quanto risulta dalla non contestata narrativa contenuta
nella sentenza della Corte territoriale, essa non era stata richista

in sede di

merito, sicchè la stessa non può ora formare oggetto di ricorso per
cassazione;
che, infine, con riferimento alla dedotta prescrizione, dovendosi valutare la
medesima, stante la inammissibilità dei precedenti motivi di impugnazione,
solo con riferimento alla data dì pronunzia della

sentenza impugnata,

la

predetta eccezione è del tutto infondata non essendo, alla data in questione,
maturata la detta causa estintiva del reato;
che ìl ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato

per non essere stato in essa considerato che egli non si era presentato presso

che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere estensore

il Presiden

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