Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15584 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15584 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI ANTONIO nato il 16/04/1968 a GRAVINA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 05/06/2013 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 5 giugno 2013, il Tribunale di Potenza ha
dichiarato la penale responsabilità di Di Bari Antonio in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe e lo ha, pertanto, condannato, alla pena di euro
1.600,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso in appello il prevenuto
deducendo in primo luogo che il fatto a lui addebitato non costituiva reato e

che in via subordinata il ricorrente ha censurato la determinazione della pena
ritenuta eccessiva nonche la mancata concessione delle attenuenti generiche;
che in via ulteriormente subordinata ha dedotto l’intervenuta estinzione del
reato per prescrizione;
che, con provvedimento reso in data 6 ottobre 2016 la Corte di appello di
Potenza, rilevato che la sentenza impugnata, con la quale era stata disposta
esclusivamente la condanna alla pena pecuniaria dell’ammenda, non era
suscettibile di essere appellata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte di cassazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che preliminarmente deve disporsi la conversione del ricorso da impugnazione
in grado di appello in ricorso per cassazione, conformemente alle motivazioni
di cui al provvedimento della Corte territoriale lucana;
che il primo motivo di impugnazione è evidentemente inammissibile, posto
che esso non contiene la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui
all’art. 606 cod. proc. pen., ma appare semplicemente diretto ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;
che il secondo motivo di impugnazione è parimenti inammissibile atteso che,
quanto alla determinazione della sanzione, essa, limitata alla sola sanzione
pecuniaria, è stata contenuta in termini del tutto congrui rispetto alla entità
del fatto addebitato, mentre per ciò che attiene al diniego delle circostanse
attenuanti generiche lo stesso è stato cOrrettamente giustificato in ragione dei
precedenti penali, specifici, gravanti sul prevenuto;
che, infine, con riferimento alla dedotta prescrizione, dovendosi valutare la
medesima, stante la inammissibilità dei precedenti motivi di impugnazione,
solo con riferimento alla data di pronunzia della sentenza impugnata, la

che comunque non lo aveva commesso;

predetta eccezione, tenuto conto del periodo di sospensione del relativo
termine dovuto al differimento della celebrazione del giudizio di primo grado
per causa dell’imputato, è del tutto infondata non essendo, alla data in
questione, maturata la detta causa estintiva del reato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente

fissata in C

2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere estensore

il Presid

te

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA