Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15583 del 14/06/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15583 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTINI MAURIZIO nato il 21/09/1972 a ROMA
avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/06/2017
Ritenuto che, con sentenza del 29 gennaio 2016, la Corte di appello di Roma
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 10 febbraio 2010 il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di Santini Maurizio
in relazione alla imputazione di cui in epigrafe, e lo aveva, pertanto,
condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla
pena di mesi 6 di reclusione;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Santini
sentenza impugnata non aveva fatto seguito ad un’adeguata opera di esame
degli atti del giudizio.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente non ha sostanzialmente formulato alcuna puntuale critica,
sotto il profilo della sua legittimità, alla motivazione della sentenza
impugnata, essendosi limitato ad affermare, in termini del tutto generici che
la Corte territoriale aveva irrogato la pena a carico del prevenuto senza avere
fatto riferimento agli elementi di fatto sui quali fondare la decisione assunta;
che in tal modo concepito il ricorso difetta di qualsivoglia specificità e non è,
pertanto, qualificabile come idoneo ad introdurre un corretto giudizio di
legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare ìn colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
DEPOSITATA
deducendo un unico motivo di impugnazione, con il quale affermava che la