Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15581 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15581 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIAMBRIELLO SABATINO nato il 03/06/1985 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 30/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 30 ottobre 2015, la Corte di appello di Napoli
ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 6
maggio 2010 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la penale
responsabilità di Ciambrllo Sabatino in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe, e lo aveva, pertanto, condannato, in esito a giudizio celebrato nelle
forme del rito abbreviato, alla pena di mesi 12 di reclusione, oltre alle pene
accessorie;

ha rideterminato la pena irrogata a carico del predetto, indicandola nella
misura di mesi 6 di reclusione, confermando la sentenza del giudice di primo
grado quanto al resto;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Ciambrello
deducendo tre motivi di impugnazione;
che il primo di essi ha avuto ad oggetto la violazione di legge in relazione alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
che il secondo motivo di censura attiene ad una generica doglinza di vizio di
motivazione;
che con il terzo motivo è lamentata la mancata dichiarazione di estinzione del
reato contestato per intervenuta prescrizione.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale è
lamentata la circostanza che la Corte di appello ‘abbia negato i due benefici
richiesti, cioè la sospensione condizionale della pena e le circostanze
attenuanti generiche, in quanto il prevenuto sarebbe gravata da precedenti
penali, senza avvedersi che i detti precedenti avevano ad oggetto condotte
successivamente depenalizzate, osserva il Collegio che tale circostanza non è
stata assolutamente dedotta di fronte alla Corte territoriale, non avendo il
ricorrente evidenziato che le precedenti condanna avrebbero avuto ad oggetto
l’omesso versamento di contribuzioni previdenziali ed assistenziale per un
importo al di sotto della attuale soglia di punibilità;
che tale circostanza, attenendo ad un elemento di fatto, non è suscettibile di
essere dedotta di fronte a questa Corte di legittimità, potendo, semmai,
costituire elemento da valorizzare in sede di concreta esecuzione della
sentenza ora impugnata;

che la Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado,

che il secondo motivo è inammissibile stante la sua assoluta genericità, non
avendo il ricorrente evidenziato quali sarebbero i profili del difetto di
motivazione della sentenza impugnata;
che il terzo motivo è manifestamente infondato posto che, diversamente da
quanto sostenuto dal ricorrente, la inammissibilità dei precedenti motivi di
impugnazione rende irrilevante ai fini della prescrizione del reato contestato il
periodo di tempo successivo alla pronunzia della sentenza da parte del giudice

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
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del gravame;

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