Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1558 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1558 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGI MAURIZIO N. IL 26/07/1964 parte offesa nel procedimento
CATELOTTI RENZA N. IL 11/01/1970 parte offesa nel procedimento
c/
DORFMANN PAULA N. IL 26/01/1932
SELLEMOND HERBERT N. IL 13/06/1969
SCAPINI MELANIA N. IL 20/06/1964
avverso il decreto n. 772/2012 GIUDICE DI PACE di BOLZANO, del
22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/11/2013


Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Maggi Maurizio e Catelotti Renza, in qualità di
genitori esercenti la potestà sul minore Maggi Marco, persone offese e querelanti nel
procedimento nei confronti di Dorfmann Paula, Sellemond Herbert e Scapini Manuela (per il
reato di cui all’art. 590 c.p. in danno del piccolo Marco Maggi) avverso il decreto di
archiviazione emesso in data 22.1 2013 dal Giudice di pace di Bolzano poichè riteneva che
non sussistessero responsabilità penali in capo agli indagati.
Deduce il difetto di motivazione in relazione all’atto di opposizione all’archiviazione

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Bolzano.
E’ pervenuta la remissione di querela da parte dei ricorrenti nei confronti di Dorfmann Paula.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di
archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza di quanto disposto
dall’art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un’udienza camerale, in quanto l’opposizione
consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all’esito del quale il
giudice, se aderisce alla richiesta del P.M., decide de plano (Cass. pen. Sez. IV, Ord. n.
45174 del 12.10.2005, Rv. 232823).
Ma il giudice delle indagini preliminari nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante
l’opposizione proposta dai querelanti, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc.
pen., ha comunque assolto all’obbligo di esaminare e valutare il contenuto dell’atto di
opposizione, ritenuta infondata, svolgendo una motivazione sufficiente, benché succinta e
non già apparente, in ordine alla infondatezza della notizia di reato nei confronti dei
querelati, non ravvisando responsabilità penali a loro carico, atteso anche il richiamo nel
provvedimento di archiviazione alla richiesta del P.M. e ai motivi da quello addotti che
consentivano (con ciò implicitamente condividendoli), l’accoglimento della stessa.
La remissione della querela nei confronti di una delle persone indagate è indicativa di una
sopravvenuta, ma parziale, carenza d’interesse, attesa la persistente efficacia della proposta
querela nei confronti delle altre.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28.11.2013

presentato dai querelanti.

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