Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15579 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15579 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KONACS KATIA nato il 14/10/1986 a ROMA

avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 25 gennaio 2016, la Corte di appello dì Roma
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 12 marzo 2014 il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la penale responsabilità di Konacs Katìa in
relazione alla imputazione di cui in epigrafe e la aveva, pertanto, condannata,
unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e concesse alla
medesimo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante, alla pena di anni 1 dì reclusione ed euro 400,00 di multa;

deducendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto il ritenuto
vizio di motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della sua
penale responsabilità essendo stata la relativa decisione determinata
esclusivamente sulla base di elementi equivoci di giudizio non tali da
consentire l’affermazione della penale responsabilità della prevenuta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, il ricorso non contiene quanto al motivo dì impugnazione dedotto
dall’imputata la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606
cod. proc. pen., ma appare semplicemente diretto ad ottenere da questa
Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;
che, in particolare, la si è limitata a formulare un’ipotesi alternativa di
interpretazione dei fatti di causa, ma non a contestare puntualmente la
logicità della interpretazione che di essi è stata data in sede di merito;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma, equítativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cessazione la Konacs

Così deciso in Roma, il Intimo

2017

Il Consigliere estensore

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