Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15578 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15578 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BEVACQUA VALENTINO nato il 10/03/1988 a COSENZA
BEVACQUA TULLIO nato il 07/02/1955 a APRIGLIANO

avverso la sentenza del 05/12/2016 del TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 5 dicembre 2016, il -Tribunale di Cosenza ha
dichiarato la penale responsabilità di Bevacqua Valentino e Bevacqua Tullio in
relazione alla imputazione di cui in epigrafe limitatamente al capo B) e li ha,
pertanto, condannati, alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno;
che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i
prevenuti deducendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto il
ritenuto vizio di violazione di legge nonché di difetto di motivazione della

essendo stata dimostrata la idoneità della condotta da loro tenuta ad
integrare il reato loro contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, i ricorsi non contengono quanto al motivo di impugnazione
dedotto dagli imputati la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui
all’art. 606 cod. proc. pen., ma appare semplicemente diretto ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;
che, in particolare, i ricorrenti hanno genericamente contestato la ritenuta
integrazione del reato di cui all’art. 674 cod. pen. loro contestato, laddove,
invece, il Tribunale bruzio ha correttamente qualificato il fatto accertato, cioè
l’avvenuta immissione in atmosfera di fumi maleodoranti e molesti a seguito
dell’avvenuto incenerimento ad opera dei prevenuti di una considerevole
quantità di guanine di plastica ricoprenti cavi elettrici in rame, come tale da
arrecare disagio e disturbo ad una pluralità indistinta di persone soggette
all’azione delle predette immissioni;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per° ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI

sentenza impugnata circa la sussistenza della loro penale responsabilità, non

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Presi

Il Consigliere stensore

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