Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15577 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15577 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLONI FABRIZIO LORENZO nato il 31/07/1961 a TIRANO

avverso la sentenza del 20/10/2016 del TRIBUNALE di SONDRIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Sondrio ha
dichiarato la penale responsabilità di Poloni Fabrizio Lorenzo in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe limitatamente al capo A) della medesima e lo ha
condannato, concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di euro 200,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Poloni
deducendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto l’omessa

particolare tenuità e, pertanto, non punibile.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, per come risulta dalla non contestata narrativa contenuta nella
sentenza impugnata, in sede di conclusioni di fronte al giudice di primo grado
la difesa del ricorrente non aveva chiesto l’applicazione della particolare causa
di non punibilità del fatto stante la sua particolare tenuità;
che, pertanto, la censura avente ad oggetto la omessa motivazione su di un
punto non oggetto di discussione è palesemente inammissibile;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
1.~4.t..eA.1.7 -n

spese processuali erdella somma di euro 2000,00 C1a-scuno3 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigli re

stensore

il Presi

te

motivazione in ordine alla possibilità di qualificare il fatto contestato come di

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