Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15575 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15575 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VESCIO LUCA nato il 29/12/1975 a COSENZA

avverso la sentenza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 15 settembre 2016, il Tribunale di Cosenza

ha dichiarato la penale responsabilità di Vescio Luca in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe e lo ha condannato, concesse al medesimo le
circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Vescio
deducendo un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto il ritenuto
vizio di motivazione circa la qualificazione degli oggetti trasportati dal

Considerato che il ricorso è inammissibile;

che, infatti, il ricorso non contiene quanto al motivo di impugnazione dedotto
dal Vescio la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod.
proc. pen., ma appare semplicemente diretto ad ottenere da questa Corte una
rivalutazione del merito della sua responsabilità penale;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;

che, in particolare, il ricorrente ha genericamente contestato la ritenuta
qualificazione come rifiuti degli oggetti da lui trasportati, laddove il Tribunale
aveva ritenuto, del tutto plausibilmente, che si trattasse di oggetti del quale il
Vescio si stesse disfacendo, trattandosi di materiale oramai in disuso costituito
da elettrodomestici vetusti e lamiere di ferro arrugginite, del quale non era
ipotizzabile più alcun reale utilizzo;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017

DEPOSíTATA
IN CANTA’ ,

ricorrente come rifiuti.

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