Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15574 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15574 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANAGO SEBASTIANO nato il 18/01/1950 a OPPIDO MAMERTINA

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 12 dicembre 2016, la Corte di appello di
Milano ha confermato la precedente decisione con la quale in data 25 maggio
2015 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di Managò
Sebastiano in relazione alla imputazione di cui in epigrafe, a lui contestata
nella qualità di legale rappresentante della CCA Costruzioni Cementi Armati
Sri, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre
accessori;

deducendo un unico motivo di impugnazione. Con il quale ha lamentato la
entità della sanzione penale irrogata nei suoi confronti e la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riguardo alla censura relativa alla determinazione della pena, i giudici
del merito la hanno determinata nella misura da essi indicata facendo
espresso riferimento al quantum non certo esiguo né modesto della imposta
evasa, ammontando essa ad oltre 6000.000,00 euro;
che al riguardo nulla comporta il fatto che l’anno di imposta cui si è riferito il
fatto contestato non sia immediatamente prossimo al momento della
emissione della sentenza, posto che il tempo intercorso dal momento della
commissione del reato trova la sua incidenza in relazione alla perdurante
rilevanza penale del fatto nella disciplina della prescrizione, qui certamente
non pertinente;
che, anche relativamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, la motivazione della sentenza impugnata è più che soddisfacente,
posto che le stesse sono state escluse, in assenza di dichiarate ragioni che le
avrebbero giustificate, a causa del pesante corredo penale già gravante sul
prevenuto;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Managò

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di edro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Presi

Il Consigliere estensore

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