Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15573 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15573 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIRULLI MARIO nato il 25/12/1958 a CEGLIE MESSAPICA

avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 6 giugno 2016, la Corte di appello di Lecce ha
solo in parte confermato la precedente decisione con la quale in data 14
febbraio 2014 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità
di Chirulli Mario in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva,
pertanto, condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 2500,00 di
multa;
che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata, ritenuti assorbiti

ricorrenza della continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al prevenuto
nella misura di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Chirulli
deducendo quattro motivi di impugnazione;
che il primo di essi ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione in ordine alla
mancata derubricazione delle imputazioni concernenti la violazione degli artt.

171-bis e 171-ter della legge n. 633 del 1941 in violazione dell’art. 171quater e conseguente proscioglimento stante la depenalizzazione della ipotesi
in questione;
che il secondo motivo di impugnazione concerne la mancata assunzione di una
prova decisiva, consistente in una perizia volta a verificare la natura dei beni
sottoposti a sequestro;
che il terzo motivo di ricorso riguarda la ritenuta contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici del merito
hanno attribuito rilevanza penale alla pressi, diffusa presso i video
noleggiatori, di realizzare una copia di salvataggio dei supporti digitali oggetto
di noleggio, per evitare che l’eventuale deterioramento della copia noleggiata
comporti la esigenza di procurarsi un nuovo originale;
che, infine, il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui, pur ritenuta la non ricorrenza della fattispecie di
cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941, i giudici
del merito hanno, invece, ritenuto ricorrere gli estremi delle altre imputazioni
contestate.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riguardo al primo motivo di ricorso, diversamente da quanto ritenuto
da parte del ricorrente, il fatto che la Corte territoriale abbia motivatamente

taluni dei reati contestati nella più grave delle violazioni e, pertanto, esclusa la

confermato sul punto la sentenza di primo grado vale quale implicita
esclusione della possibilità di riqualificare in termini diversi i fatti contestati;
che, con riferimento alla richiesta di espletamento di perizia sul materiale
sequestrato, essa è stata motivatamente disattesa dalla Corte di Lecce, con
argomentazioni cui il ricorrente non ha, in sede di legittimità, formulato valide
censure;

salvataggio (così definita dal ricorrente), rileva il Collegio in relazione a tale
profilo che si tratta di argomentazione inconsistente, dovendosi escludere,
essendo pacifiche le condotte di duplicazione, che sussista una sorta di
esimente del tipo di quella evocata dal ricorrente;
che il quarto motivo è inammissibile atteso che, al di là della sua oscurità,
legata anche a frequenti errori nella dattilografia del medesimo, consistenti
nella omissione di parole necessaria per la sua immediata comprensibilità, la
Corte territoriale ha plausibilmente desunto la natura imprenditoriale della
attività di duplicazione e cessione dei supporti informatici rinvenuti presso il
prevenuto, sia dalla loro ingente quantità, incompatibile con altra diversa
destinazione, sia dalla esistenza di diversi strumenti tecnico tutti destinati alla
realizzazione delle condotte illecite di cui alla contestazione ritenuta in sede di
merito;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017

DEPOSITATA

I Consigliere e ten ore J

il Presi

che, riguardo alla irrilevanza penale della realizzazione della copia di

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