Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15571 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15571 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIUME MADIA nato il 11/12/1947 a FASANO

avverso la sentenza del 02/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 2 maggio 2016, la Corte di appello di Lecce
ha confermato la precedente decisione con la quale in data 2 febbraio 2015 il
Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità di Fiume Madia
in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e la aveva, pertanto,
condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Fiume
deducendo un unico motivo di impugnazione, riferito ad entrambe le

che con esso è stata dedotta la illegittimità della sentenza di appello per non
avere la Corte territoriale ritenuto che la realizzazione delle opere di cui alla
contestazione necessitasse del rilascio del permesso a costruire e
comportasse la previa acquisizione del nulla osta paesaggistico, laddove,
trattandosi del ripristino di muti perimetrali, tali adempimenti non erano
necessari.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, diversamente da quanto ritenuto da parte del ricorrente, la realizzazione
delle opere edilizie di cui al capo di imputazione, non comportando la mere
risistemazione delle opere preesistenti ma determinando, come puntualmente
indicato nella sentenza impugnata, la edificazione di una recinzione in
muratura del tutto autonoma, per dimensioni e per tipologia costruttiva,
rispetto a quelle preesistente, si caratterizzava per essere una nuova
costruzione per la cui edificazione erano necessari, conformemente a quanto
ritenuto dalla Corte di merito, gli atti amministrativi invece mancanti;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

contravvenzioni a lei contestate;

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Presi. -nte

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA