Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1557 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1557 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOSTACCIUOLO PASQUALE N. IL 08/02/1982
avverso l’ordinanza n. 1002/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 10 novembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Perugia rigettava l’istanza avanzata da Mostacciuolo Pasquale, detenuto in
esecuzione di una condanna per rapina aggravata ed altro, di concessione della
misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova terapeutico).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il
tramite del suo difensore, il quale denuncia in particolarità la illogicità della

prova teraupetico, misura alla quale, pure, il condannato era stato ammesso in
via provvisoria – pur sussistendone tutti i presupposti (accettazione della
sottoposizione ad idoneo programma terapeutico; attualità dei problemi di alcool
dipendenza).

Considerato In diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione
delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato, con motivazione
congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale gli elementi risultanti agli atti che sconsigliavano l’ammissione del
condannato alla misura alternativa richiesta [elevata pericolosità sociale
dell’istante, quale desumibile dalla commissione, nell’arco di pochi mesi, di due
rapine in danno di gioiellerie delle Marche, luogo assai distante rispetto a quello
di residenza (Napoli), commesse con l’uso delle armi ed unitamente ad altri
complici; accertamento dello stato di dipendenza da alcool, avvenuto in base ad
un solo controllo ematochimico; carattere strumentale della scelta di sottoporsi a
programma terapeutico, in quanto assunta solo in concomitanza del concreto
avvio della esecuzione penale].
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, In mancanza elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

motivazione svolta dal Tribunale per negare la concessione dell’affidamento in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

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