Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15569 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15569 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOCCHINI SAURO nato il 21/03/1951 a FORLIMPOPOLI

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 29 aprile 2016, la Corte di appello di Bologna
ha confermato, per quanto ora interessa, la sentenza con la quale il
precedente 1 ottobre 2014 il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la penale
responsabilità di Bocchini Sauro in relazione alla imputazione di cui in epigrafe
e lo aveva, pertanto, condannato, concesse in suo favore le circostanze
attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre accessori;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Bocchini

che con il primo egli ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del
vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha attributo al Bocchini,
mero prestanome nella amministrazione della Immobiliare San Rocco Sri, la
responsabilità per la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sulla
scorta della affermazione, errata, che solo lui avrebbe potuto adempiere al
predetto incombente, laddove lo stesso poteva essere svolto anche dal
intermediario a ciò abilitato, incaricato dall’amministratore di fatto della
predetta Società;
che il secondo motivo di impugnazione ha avuto ad oggetto il vizio di
motivazione che sarebbe contenuto nella sentenza impugnata nella parte in
cui la responsabilità del Bocchini è dedotta sulla base della affermazione, priva
di riscontri, che lo stesso fosse un soggetto professionalmente qualificato e
non uno sprovveduto.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che esso non contiene la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui
all’art. 606 cod. proc. pen., ma appare semplicemente diretto ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale del
prevenuto;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;
che, in particolare, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione avente
ad oggetto la affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla
scorta del dato, incontestato, che lo stesso fosse il legale rappresentante della
Immobiliare San Rocco e che pertanto, in considerazione di tale sua
investitura, egli fosse tenuto a redigere le periodiche dichiarazioni fiscali;
che è del tutto irrilevante il fatto che tale incombente potesse essere svolto
anche da altri soggetti, essendo il legale rappresentante della Società tenuta
alla dichiarazione onerato, ove tale dichiarazione non sia direttamente da lui

deducendo due motivi di impugnazione;

presentata, di verificare che l’adempimento in questione sia stato compiuto
dagli altri soggetti di esso incaricati;
che il riferimento alla qualificazione professionale del Bocchini è stato fatto dai
giudici del merito richiamando delle incontestate dichiarazioni rilasciate dallo
stesso imputato, di tal che esso appare adeguatamente motivato, essendo,
tale qualificazione peraltro insita nell’accettazione da parte del prevenuto della

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere

il Presiden

carica a lui attribuita nella compagine sociale in questione;

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