Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15567 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15567 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
DE FANO GIANNI nato il 01/01/1965 a FIRENZE
PETTENA MARCO nato il 23/11/1946 a BOLZANO

avverso la sentenza del 07/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 7 gennaio 2016, la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 13 ottobre 2014 il
Tribunale di Firenze aveva dichiarato la penale responsabilità di De Fano
Gianni e di Pettena Marco in relazione alla imputazione, di cui in epigrafe ed
aveva, pertanto, condannato ciascuno di essi alla pena di euro 1.000,00 di
ammenda;
che avverso detta sentenza hanno interposto distinti ricorsi per cassazione il

argomentativa, il vizio di erronea applicazione di legge, in quanto, sebbene il
primo fosse solo il committente dei lavori che aveva incaricato della
presentazione dei progetti al competente Ufficio del Genio civile, mentre il
secondo era il direttore dei lavori al quale non competeva il controllo degli
aspetti che attengono alla realizzazione dei lavori in muratura, i giudici del
merito avevano sanzionato anche la loro condotta.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente
infondati i motivi posti a loro sostegno;
che, come questa Corte ha, infatti, rilevato, i reati in materia di realizzazione
di opere edili in zona sismica in assenza dei prescritti adempimenti possono
essere commessi da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e,
quindi, dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia
e da qualsiasi soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su
cui esso sorge, nonché da coloro, come il direttore o l’assuntore dei lavori, che
abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso
controllo sull’adempimento degli obblighi di legge (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 18 dicembre 2015, n. 49991; idem Sezione III penale, 20
febbraio 2012, n. 6675);
che i ricorsi devono perciò essere dichiarato inammissibili e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi ‘ per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente
fissata in C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

De Fano ed il Pettena deducendo, in termini di sostanziale omogeneità

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
il Presi nte

Il Consigliere stensore

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