Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15565 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15565 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:

NDIANE SALIOU nato il 18/10/1975
THIERNO FALL nato il 04/06/1975

avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con sentenza del 30 gennaio 2015, la Corte di appello de
L’Aquila ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il
precedente 8 marzo 2013 il Tribunale de L’Aquila aveva dichiarato la penale
responsabilità di Thierno Fall e di Ndiane Saliou in relazione alla imputazione,
loro contestata in concorso anche con altre persone, di cui in epigrafe, e
aveva, pertanto, condannato ciascuno di essi alla pena di mesi 4 di reclusione
ed euro 500,00 di multa;

impugnata anche dal locale Procuratore generale, ha rideterminato la pena
irrogata a carico dei predetti, indicandola nella misura di mesi 7 di reclusione
ed euro 1.000,00 di multa, confermando la sentenza del giudice di primo
grado con riferimento alla confisca di quanto in sequestro;
che avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione il Fall ed il
Saliou deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione
alla riferibilità agli stessi delle merci riportanti marchi contraffatti e dei
supporti digitali illecitamente riprodotti, essendo, invece, gli stessi riconducibili
esclusivamente ai coimputati;
che i prevenuti hanno articolato un secondo motivo di impugnazione con il
quale essi hanno lamentato la erronea applicazione dell’art. 474 cod. proc.
pen., in quanto reato presupposto della contestata ricettazione;
che i ricorrenti hanno anche rilevato la illegittimità della affermazione della
illiceità della duplicazione dei supporti digitali sulla sola base della mancanza
della stampiglia del timbro della SIAE si di essi, sulla base di quanto stabilitp
dalla Corte di giustizia della Unione europea con la sentenza sel 8 novembre
2007.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che i ricorsi non contengono quanto al primo motivo di impugnazione dedotto
la denunzia di vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.,
ma appaiono semplicemente diretti ad ottenere da questa Corte una
rivalutazione del merito della responsabilità penale dei prevenuti;
che una siffatta rivalutazione è preclusa di fronte a questa Corte di legittimità;
che, riguardo al secondo motivo di impugnazione, la motivazione della Corte
territoriale dà ampiamente conto della

plausibilità

vendita dei capi di abbigliamento e delle

della

destinazione

alla

altre merci riportanti marchi

contraffatti sulla base del dato obbiettivo della loro quantità, non compatibile

che la Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado,

con la destinazione all’uso personale e tale da non giustificare alcuna altra
destinazione se non la cessione a terzi;
che, quanto, alla ritenuta illegittimità

della affermazione della illecita

duplicazione dei supporti digitali sulla base della mancanza del timbro della
SIAE, osserva la Corte che, essendo stato contestato ai prevenuti il fatto di cui
al capo di imputazione successivamente

al 21 aprile 2009, la mancata

notificazione della regola tecnica relativa alla predetta stampiglia non ha più

di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2016, n. 23678);
che i ricorsi devono perciò essere dichiarato inammissibili e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento

delle spese processuali nonché della somma eguitativamente

fissata in C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017

Il Consigliere est nsaFe

alcun rilievo al fine di escludere la responsabilità penale dei prevenuti (Corte

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