Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1556 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1556 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
DRIGO CLAUDIO
avverso l’ordinanza n. 16983/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
23/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/seutite le conclusioni del PG Dott. buie, Fi40.-7Uée;

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Data Udienza: 28/11/2013

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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso il provvedimento del Giudice monocratico del Tribunale di Roma in data
23.10.2012 con cui il detto giudice disponeva la restituzione dell’istanza di
liquidazione del consulente chimico (dr. Claudio Drigo) al P.M. nel procedimento nei
confronti di Fughetta Luigi.
Deduce l’abnormità funzionale del provvedimento in questione, atteso che, essendo
stato il procedimento definito con la sentenza, secondo la consolidata interpretazione

magistrato che procede ex art. 168 dPR 115/2002 sulla scorta dell’effettivo stato del
procedimento al momento della presentazione della domanda, la competenza per la
liquidazione era del Giudice.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, a fronte del precedente orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi
dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a provvedere sulla liquidazione
delle spettanze agli ausiliari del magistrato spetta al magistrato che procede e,
quindi, nel giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento
(tra le più recenti, Cass. pen. Sez. IV, n. 10744 del 6.12.2011, Rv. 252657), le
Sezioni Unite di questa Corte, in data odierna, pronunciandosi sul punto specifico,
hanno deciso (come da informazione provvisoria n. 22) che la liquidazione
dell’onorario al consulente del pubblico ministero compete a quest’ultimo e non già al
giudice che procede.
Non ritenendo questo Collegio di discostarsi da tale recentissima ed autorevole
risoluzione, deve, necessariamente, conseguire il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28.11.2013

fornita dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa l’individuazione del

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