Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1556 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1556 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LONGOBARDI GENNARO N. IL 29/04/1956
avverso l’ordinanza n. 19071/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento deliberato il 21 ottobre 2011, il Magistrato di sorveglianza
di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto Longobardi Gennaro – con
la procedura prevista dagli art. 35, 69 e 14 ord. pen. – con il quale lo stesso
denunziava come illegittima la condotta dell’Amministrazione che relativamente
al periodo compreso tra 1’8 ed il 13 agosto 2011 gli aveva inibito di effettuare

1.1 II giudice adito ha motivato tale sua decisione, rilevando sostanzialmente che
la spiegazione fornita dall’Amministrazione in merito al comportamento
denunziato dal detenuto (l’avere il detenuto già superato il limite mensile di
spesa) appariva congrua e che la pretesa violazione aveva comunque esaurito i
suoi effetti.

2. Avverso l’indicato provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto,
personalmente, con atto qualificato come ricorso per cessazione, nel quale
denunzia l’incongruenza dell’argomentazione addotta a giustificazione non
rilevando nel caso in esame il superamento del limite mensile, e si riserva di
proporre azione di risarcimento per i danni subiti nel confronti dei responsabili
della condotta illegittima denunciata.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che come questa Corte ha già avuto occasione di precisare è
inammissibile il ricorso per cessazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal
magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a
provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria che non incidono sui diritti
soggettivi del detenuto (in tal senso si veda Sez. 1, n. 21704 del 21/05/2008 dep. 29/05/2008, Renna, Rv. 239885)
Ciò ribadito, il Collegio deve rilevare che anche volendo ritenere che nel caso di
specie il provvedimento adottato dall’Amministrazione Penitenziaria nei confronti
del ricorrente ed oggetto di reclamo, fissando non già dei divieti assoluti di spesa
ma delle limitazioni temporanee, possa considerarsi lesivo di diritti soggettivi del
detenuto, in ogni caso la giustificazione addotta dall’Amministrazione al proprio
operato (divieto per superamento del limite mensile di spesa) contrariamente a
quanto dedotto dal ricorrente, si rivela in effetti logica e plausibile, a nulla
rilevando il passaggio argomentativo in cui si afferma che l’intera somma

spese volte a raggiungere l’ammontare massimo settimanale di C 130,00.

disponibile settimanalmente poteva essere impiegata nel periodo dal 16 al 20
agosto 2011, e ciò in quanto la scansione mensile evocata nel provvedimento
non necessariamente deve ritenersi coincidente con quella propria del candelario
gregoriano (1-31 agosto) potendo basarsi invece su di una diverso criterio di
computo (15 luglio – 15 agosto 2011).

2. Alla deciaratorla di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di

determinabile in C 1000,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, li 20 novembre 2012.

esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente

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