Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15554 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15554 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
1) GALIFUOE0 RAFFAELE,

N.

IL 18/108/1987,

avverso la sentenza n. 8910/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli
del 1/12/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 dicembre 2011 la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli 1 1 11 gennaio 2011 all’esito di giudizio abbreviato nei confronti
di Galifuoco Raffaele, giudicato responsabile della coltivazione di sei piantine di
marijuana nonché della ricettazione di due fucili da caccia provento di furto e
della detenzione Illegale dei medesimi, e condannato alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro 20.000 di multa per la violazione in materia di stupefacenti e
alla pena di anni due di reclusione ed 800 euro di multa per i restanti reati b) e
c), unificati dal vincolo della continuazione, previa concessione delle attenuanti
generiche ed applicata la diminuente per il rito.
L’appellante si era doluto del fatto che l’attenuante di cui all’articolo 73
comma 5 T.U. Stup. era stata negata sulla base del dato ponderale ma che nella

Data Udienza: 15/11/2012

determinazione del numero di dosi medie singole ricavabili dalle piante
sequestrate il consulente aveva , valutato l’intero peso delle piante, laddove si
sarebbe dovuto considerare esclusivamente le infiorescenze e le foglie, senza
tener conto degli arbusti. A tal proposito la Corte di appello riteneva che, poiché
l’hashish si ricava dalla lavor,zione del fiori, delle foglie e degli arbusti,
correttamente era stato considerato l’intero peso delle piante. Il dato
quantitativo valeva quindi ad esdudere la richiesta attenuante. Tuttavia la Corte
aggiungeva che in ogni caso il fatto che la coltivazione fosse caratterizzata anche
coltivazione e dall’intuibile merrato di riferimento lasciava ritenere che la
condotta non fosse occasionale e pertanto anche per questa via confermava il
diniego di concessione della ricordata attenuante.
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte territoriale confermava il
giudizio di insussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di coltivazione
di stupefacenti ed i restanti reati, attese che la contestualità dei fatti invocata
dalla difesa si riferiva in realtà al momento dell’accertamento dei medesimi e non
a quello della loro ideazione e di commissione, e non era stato allegato alcun
elemento al riguardo, sicché l’asSolUta disomogeneità delle condotte e del bene
giuridico tutelato lasciava conchidere per la già ricordata insussistenza del
Medesimo disegno criminoso..
2. Avverso tale decisione rictkrre per cessazione nell’interesse del Galifuoco il
difensore dl fiducia, avvocato Romolo Vignola.
2.1. Con un primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 lettere b) ed
e) cod. proc. pen., in riferimento:all’articolo 192 cod. proc. pen., rilevando che la
Corte di appello ha rigettato la rghlesta di riconoscimento dell’attenuante di cui
al quinto comma dell’articolo 73 T.U. Stup. sulla scorta di un evidente
travisamento del fatto. Nonostante la contestazione faccia riferimento alla
coltivazione di marijuana, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza di quanto
rilevato dall’appellante circa l’erOre in cui è incorso il consulente tecnico nella
determinazione del numero di’ dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata,
sull’assunto che trattandosi di liashish doveva essere effettivamente tenuto
conto non soltanto delle infiorepcenze e delle foglie ma anche degli arbusti.
Laddove, trattandosi di marOana doveva tenersi conto soltanto delle
infiorescenze e delle foglie. Il vizio motivazionale sarebbe quindi rilevabile dal
testo medesimo dell’impugnata sentenza. Né, rileva l’esponente, può essere
decisivo il riferimento fatto dalla Corte distrettuale al carattere non occasionale
della condotta, in rapporto alle modalità di coltivazione e di detenzione della

dalla pluralità dei luoghi di detenzione della sostanza, dalle modalità accurate di

sostanza, poiché tali dati devonp essere posti in correlazione logico probatoria
con l’elemento ponderale.
2.2. Con un secondo motivo 1 di ricorso si deduce violazione dell’articolo 606
lett. b) cod. proc. pen. in riferii -mirto all’articolo 81 cpv. cod. pen.
Si censura la sentenza nen i;i parte in cui esclude la sussistenza dell’unicità
del disegno criminoso alla base di ; tutte le condotte oggetto di imputazione in
quanto la Corte distrettuale avrlpbe omesso qualsiasi valutazione in ordine alla
configurabilità di un’ipotesi di haat° continuato ed altresì in riferimento alla

comma 1 cod. pen. Il riferimentip in funzione escludente ai beni giuridici tutelati
sarebbe contrario al principio posto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il
quale la diversa oggettività giudica delle norme incriminatrici rileva solo al fine
di escludere la sussistenza di un concorso di apparente di norme ma non può
assurgere a criterio distintivo tra le ipotesi di concorso materiale e di concorso
formale di reati. Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di
rinvenire un’ipotesi di concorstil formale di reati l’unicità dell’azione non si
esaurisce con la realizzazione di un singolo atto ma può realizzarsi anche
attraverso il compimento di una ,pluralità di atti svolgentisi in un unico contesto
per un unico scopo, dovendosi Peraltro distinguere tra unicità del fatto intesa
come Mille» di azione delni4Otà dell’intenzione; l’esponente rileva che
,
nell’ipotesi in esame è possibile ravvisare un’ipotesi di concorso formale pur in
assenza di un unico programmariminoso. Tale concorso poteva desumersi da

dati emersi durante la fase di in 447
41 Irti preliminari.
2.. Con un terzo motivo si trhenta la violazione di legge nonché il vizio di
motivazione in ordine al trattai,riento sanzionatorio. Si censura infatti che al
riconoscimento delle attenuanti Oneriche non è seguita la loro applicazione nella
massima estensione, essendosi ritenuto che la determinazione della pena per il
reato di cui al capo A in misura di poco superiore al minimo della pena
,
giustificasse un’esigua diminuzione per l’articolo 62bis cod. pen. La Corte di
Appello ha mancato di valutare tiitti i criteri previsti dall’articolo 133 cod. pen.,
pur puntualmente evidenziati dalla difesa (dichiarazione confessoria,
incensuratezza dell’imputato, appartenenza a contesto socio familiare sano, leale
comportamento processuale, o-nesse incolpazione di altro soggetto a fini
difensivi).

CIDI4IOIRATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei ternini di seguito precisati.
3.1. Dalla lettura della motivazione fatta oggetto di impugnazione
effettivamente emerge che, rrIt illitr”,e l’imputazione concernente la condotta di
coltivazione indica l’oggetto meiteriale del reato nella marijuana, la Corte di

possibile sussistenza di un concOirso formale eterogeneo ai sensi dell’articolo 81

appello, pur dando atto che nel caso in cui si tratti di marijuana lo stupefacente
viene estratto dalle inflorescenze femminili della pianta, pone il principio
secondo il quale nel caso di specie, ai fini della quantificazione del principio
attivo, va tenuto conto dell’intera struttura vegetale, con affermazioni che
rendono palese come ciò è riferito al caso che si tratti di hashish.
La motivazione qui censurata risulta pertanto manifestamente illogica, a
prescindere dalla effettiva composizione del campione di sostanza vegetale fatto
oggetto dell’accertamento peritale.
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., il giudicante fa di
elementi diversi ed ulteriori rispetto al dato ponderale. Non erra, sotto tale
riguardo, il ricorrente quando asserisce che il dato ponderale è certamente
rilevante e che tale rilevanza si riflette anche sul peso che possono assumere gli
ulteriori indici della minima offensività del fatto.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La
motivazione resa dalla Corte di Appello a sostegno dell’esclusione dell’esistenza
di un unico disegno criminoso steso a tutti i reati in contestazione è del tutto
congrua e coerente con i printipi espressi in argomento da questa Corte.
L’evocazione, poi, di un concorso formale di reati (art. 81, co. 1 cod. pen.) risulta
palesemente incongrua, stante la diversità strutturale della condotta di
coltivazione dr ségtanze gtupéfacenti (reato a condotta protratta) e quelle di
ricettazione e di detenzione di arena clandestina.
3.3. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
4. Deve quindi disporsi l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente al capo a) (art. 73 d.o.r. 309/90), con rinvio alla Corte di Appello
di Napoli per nuovo esame sul punto e pronunciarsi il rigetto nel resto del
ricorso.
P.Q.M.
al
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) (art. 73 d.p.r. 309/90)

e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Rigetta nel
resto il ricorso.
Così deci

In Roma, nella camera di consiglio del 15/11/2012.

Né tale vizio è risolto dalla valorizzazione che, ai fini della esclusione

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