Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1555 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1555 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 8345/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

– che il Magistrato di sorveglianza di Milano, con provvedimento emesso 1 1 11 novembre
2011, rigettava il reclamo proposto ex art. 35 ord. pen. da Graviano Giuseppe, detenuto
presso la Casa di reclusione di Opera – Milano, In relazione alla mancata sua ammissione
allo svolgimento di attività lavorativa interna all’istituto;

personalmente, confutando l’effettiva ragionevolezza della giustificazione addotta dalla
direzione e ritenuta esaustiva dal magistrato di sorveglianza (riduzione dei fondi
disponibili per le mercedi, che non consentono l’attivazione di autonome posizione
lavorative per ogni area riservata), obiettando: per un verso, che la direzione non aveva
quantificato l’esborso economico conseguente all’ammissione al lavoro nell’area
riservata; dall’altro, che nella sezione in cui è ristretto nessuno è stato autorizzato a
svolgere attività lavorativa, laddove altri reclusi, anch’essi sottoposti a regime
differenziato ex art. 41 bis Ord. Pen., vengono autorizzati, circostanza questa che
Integra ad avviso del ricorrente una condotta dell’Amministrazione discriminatoria e
lesiva della regola dell’obbligatorietà del lavoro;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti dalla legge
nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati;

– che avendo il magistrato di sorveglianza, all’esito degli accertamenti disposti, illustrato
diffusamente le ragioni per cui il reclamo non poteva trovare accoglimento,
argomentando al riguardo che la denunciata mancata ammissione al lavoro del Graviano
dipendeva esclusivamente dalla riduzione del capitolo di bilancio delle mercedi, che
aveva Impedito l’attivazione di autonome posizioni lavorative per ogni area riservata, e
provocato nuove scelte organizzative che imponevano un divieto di attivazione di
posizioni lavorative inferiori alle 18 ore settimanali, quale sarebbe in concreto quella
svolta dal reclamante, anche cumulando, in tesi, le mansioni di porta vitto e di addetto
alle pulizie, il provvedimento impugnato, risulta adeguatamente e logicamente motivato
e resiste, pertanto, alle censure sviluppate in ricorso, attraverso le quali non si
denunziano effettivi profili di illegittimità, non indicando il ricorrente specifici e verificabili
elementi atti a dimostrare l’asserito carattere discriminatorio della mancata ammissione
al lavoro;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al

– che avverso l’indicato provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto,

versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in C
500,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

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