Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15545 del 11/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15545 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCROCCO MARIO N. IL 03/05/1952
avverso la sentenza n. 13299/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/02/2013

Scrocco Mario ricorre avverso la sentenza 17.7.12, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt.
444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto, riconosciute attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di mesi sette di reclusione ed C 200,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

merce, lo Scrocco era stato tenuto sotto controllo dall’addetto alla sicurezza fino al momento in cui
era stato fermato, per cui doveva configurarsi il reato di furto tentato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., in particolare facendo riferimento alla denuncia della p.o., al verbale di arresto, alla relazione
dell’operante e alla sostanziale confessione dell’imputato il quale solo dopo aver oltrepassato le
casse era stato fermato, per cui la qualificazione giuridica appare corretta, trattandosi di furto
consumato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b) c.p.p. per errata qualificazione giuridica del fatto in quanto, una volta sottratta la

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di

e 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 11 febbraio 2013

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