Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1554 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1554 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 28/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TABAKU ELSON N. IL 20/05/1974
avverso l’ordinanza n. 70/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/sefAite le conclusioni del PG Dott. A Qcto Pot

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Uditi difensor vv.;

op,17

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Tabaku Elson avverso l’ordinanza
emessa in data 17.4.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che rigettava l’istanza del
predetto tesa ad ottenere la riparazione dell’ingiusta detenzione subita in relazione al
concorso nel delitto di omicidio volontario di Kala Fatmir e porto e detenzione illegale
di armi comuni da sparo, commessi in Firenze il 25.9.2002 e per il quale era stato
dapprima condannato dalla Corte di Assise di Firenze alla pena di anni 22 di reclusione
con successiva riduzione della pena da parte della Corte di Appello che lo assolveva

parte della Corte di Cassazione nuovamente condannato finchè la Corte di Cassazione
con sentenza in data 13.11.2008 annullava senza rinvio la sentenza di condanna.
La Corte di Appello di Firenze rigettava l’istanza di equa riparazione ravvisava nella
condotta tenuta dall’interessato la colpa grave di cui all’art. 314 comma

10 ult. parte

c.p.p.: infatti riteneva che tale fosse l’aver contattato la vittima dell’omicidio per un
“chiarimento” comunque pericoloso, riscontrato dall’acquisto delle carte telefoniche
prepagate sotto falso nome, utilizzando un passaporto falso parte delle quali spedite,
tramite il coimputato Prenga, al Kakorri Arben (individuato tra gli autori materiali
dell’omicidio), “il che non poteva trovare spiegazione se non nella consapevolezza
della programmazione di un’azione dai possibili risvolti illeciti”.
Il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di
norme processuali con riferimento all’art. 314 c.p.p. in relazione all’art. 649 c.p.p.
nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla
colpa grave.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio.
E’ stata depositata una memoria difensiva da parte dell’Avvocatura generale dello
Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze a sostegno
dell’impugnata ordinanza.
Sono state, altresì, depositate note di replica ancora nell’interesse del predetto
Ministero.
Considerato in diritto
Il ricorso, a prescindere dalla sua infondatezza che riposa sulla condotta gravemente
colposa dell’istante secondo il corretto apprezzamento del giudice

a quo, è

inammissibile perché tardivo.
Invero, l’ordinanza impugnata fu notificata al ricorrente il 18.6.2012 mentre il ricorso,
di data 10.7.2012, fu presentato in data 11.7.2012 e pervenne alla Corte di Appello di
Firenze in data 16.7.2012.

2

dai reati in materia di armi, quindi, a seguito dell’annullamento della sentenza da

Ma, trattandosi di provvedimento reso all’esito di procedimento in camera di consiglio,
il termine per impugnare era, ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., quello di
15 giorni, scadenti, pertanto, il 3.7.2012.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000),

presente giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende,
nonchè alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 28.11.2013

nonché alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese attinenti al

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