Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15533 del 11/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15533 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISOLA GIORGIO N. IL 24/04/1948
avverso la sentenza n. 4184/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 11/02/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso si caratterizza per assoluta ed evidente
genericità, constando esso soltanto dell’apodittica affermazione sopra riportata, a
fronte, peraltro, dell’ampia ed analitica motivazione offerta dalla corte d’appello a
sostegno della decisione adottata, con puntuale riferimento alle acquisite risultanze
probatorie,
b) con riguardo al secondo motivo, non si vede (né si spiega) quale possa essere il
suo fondamento, atteso che la pena inflitta all’imputato risulta determinata nel
minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche, il cui effetto è stato
quello di neutralizzare l’aumento che altrimenti si sarebbe dovuto applicare a causa
dell’aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, c.p.;
c) con riguardo al terzo motivo, non si spiega in esso (né si vede), quali siano i
“termini previsti dalla legge” che, nella specie, sarebbero stati violati e quali le
conseguenze che da tale ipotetica violazione sarebbero dovute derivare;
d) con riguardo al quarto motivo, lo stesso è da riguardarsi come manifestamente
infondato poiché, applicandosi tuttora, nella specie, la disciplina in materia di
prescrizione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005 (dal
momento che la sentenza di primo grado risulta pronunciata il 17 novembre 2004 e,
quindi, prima dell’entrata in vigore di detta legge), e trattandosi di reato per il quale è
prevista come pena massima quella di anni dieci di reclusione (avuto riguardo alla
ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante di
cui all’art. 219, comma secondo, n. l, L.F.), il termine prescrizionale massimo, tenuto
conto delle varie interruzioni, è quello di anni ventidue e mesi sei, non ancora
decorso neppure alla data odierna;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di ISOLA Giorgio alla
pena di anni tre di reclusione che gli era stata inflitta all’esito del giudizio di primo
grado per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come equivalenti alla contestata e
ritenuta aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, c.p.;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazìone, con atto a propria
firma, l’imputato, indicando come motivi:
1) “insussistenza della responsabilità penale” poiché — si afferma — “dall’istruttoria
dibattimentale non è emersa con certezza la responsabilità penale dell’imputato”;
2) “mancata concessione delle attenuanti generiche”, sull’assunto che, pur essendo
state le stesse riconosciute, non se ne sarebbe poi tenuto conto al momento
dell’irrogazione della pena;
3) “fissazione dell’udienza fuori dei termini previsti dalla legge”, per essere stata
fissata l’udienza di discussione dell’appello dopo ben sei anni dalla proposizione del
gravame;
4) “prescrizione dei reati ascritti”, siccome commessi il 5 luglio 2000;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
o a, l’ l l febbraio 2013.
Così decise
Il Presidente
s

r

P. Q. M.

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