Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15530 del 11/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15530 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZERNONE LEONARDO N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 2365/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 11/02/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome riproduttivo dell’analoga
doglianza già sottoposta all’esame del giudice d’appello, il quale l’ha respinta
osservando che l’edicolante, trovandosi all’interno della struttura, non può controllare
continuativamente gli oggetti esposti, come nella specie, all’esterno, i quali sono
quindi, di fatto, a disposizione del pubblico che li può direttamente prelevare ed è
quindi tenuto a presentarli per l’acquisto all’edicolante medesimo; argomentazione,
questa, che appare di assoluta correttezza ed alla quale altro non si contrappone, nel
ricorso, se non l’osservazione, del tutto inconferente, secondo cui l’esposizione
esterna sarebbe dettata unicamente dalla “necessità intrinseca alla natura del bene,
che presuppone una adeguata visibilità ed <
dell’acquirente”; il che rafforza, semmai, la tesi della configurabilità dell’aggravante
in questione, proprio per il fatto che l’esposizione all’esterno, al di fuori, quindi
(come non si contesta) della possibilità di una continua sorveglianza da parte
dell’edicolante, viene comunque ricondotta ad una “necessità”, quale appunto
prevista, in alternativa alla consuetudine, dall’art. 625 n. 7 c.p.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis
1’11 febbraio 2013.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ZERNONE
Leonardo fu ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p.,
essendosi impossessato di alcuni DVD esposti all’esterno di un’edicola per la
rivendita di giornali;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando erronea applicazione di legge penale, sull’assunto che
sarebbe stata da escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, attesa la
costante sorveglianza che sulle cose sottratte sarebbe stata esercitata da parte
dell’edicolante;