Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1552 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1552 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BROSCO FRANCESCO N. IL 12/01/1976
avverso la sentenza n. 13073/2013 GIP TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Brosco Francesco ricorre avverso la sentenza 20.5.14, emessa dal G.i.p. del Tribunale di S.M.
Capua Vetere ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui
agli artt.110, 624-bis e 625 n.2 c.p., esclusa la contestata recidiva e concesse attenuanti generiche
equivalenti, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto dell’informativa di
reato dei carabinieri del 2.6.12, alle denunce delle parti lese, ai verbali di perquisizione veicolare e
domiciliare, ai risultati dell’attività di intercettazione telefonica e alle ammissioni dello stesso
imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2015

comma 1, lett.e) c.p.p. per mancanza < di valutazione del fatto quale reato >.

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