Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1550 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1550 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FALSONE GIUSEPPE N. IL 28/08/1970
avverso l’ordinanza n. 4069/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto
– che li Magistrato di Sorveglianza di Novara, con provvedimento
deliberato il 21 novembre 2011, rigettava li reclamo proposto dal detenuto
Falsone Giuseppe avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività
In comune per giorni 3) comminatagli dal Consiglio di disciplina in data 25
agosto 2011;

provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, ribadendo la fondatezza
della sua richiesta di annullamento della sanzione disciplinare,
rappresentando, per quanto specificamente rileva nel presente giudizio,
per un verso che la contestazione dell’addebito era avvenuta in modo
assolutamente generico, attraverso l’insufficiente richiamo all’art. 77 d.P.R.
n. 230/2000, che prevede ben 21 tipologie di violazione, senza specificare
In concreto quale sia stata la condotta sanzionabile; dall’altro, che la
notifica della sanzione inflitta, era avvenuta in modo regolare, risultando
la relata, priva delle sottoscrizioni sia del direttore che dell’addetto alla
notifica;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione proposta dal ricorrente è inammissibile, in quanto
basata su motivi manifestamente infondati;

– che ribadito preliminarmente che l’ambito del controllo demandato al
magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo avverso
l’irrogazione di una sanzione disciplinare è stato definito nella
giurisprudenza dl questa Corte precisando che il compito di detto
magistrato è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme
riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la
competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la
facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 1997, Bucinca, rv. 207679),
va evidenziato, quanto alla prima censura sviluppata in ricorso, che le
deduzioni svolte sul punto, così come formulate, risultano del tutto
aspecifiche, prescindendo esse totalmente dall’articolato contenuto del
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, nel quale pure si
evidenziava, che nel verbale di contestazione era stato precisato che al
Falsone si imputava la violazione di cui al n. 16 dell’art. 77 dei
regolamento di esecuzione, che sanziona l’inosservanza di ordini o

– che il detenuto ha proposto personalmente ricorso avverso il

prescrizioni, sicché il principio di legalità processuale doveva ritenersi
rispettato, tant’è che il detenuto aveva potuto utilmente esercitare il
proprio diritto di discolpa;

– che manifestamente infondata si rivela anche la seconda censura,
riguardando la stessa solo le modalità di comunicazione dell’esito del
procedimento disciplinare e non già eventuali irregolarità dello stesso,
nel senso che la mancanza nella copia del provvedimento di

detenuto della firma del soggetto che ha posto in essere l’atto (nella
specie, il Direttore della Casa Circondariale) e dell’addetto alla notifica,
non è causa di nullità del procedimento stesso e della sanzione inflitta,
specie allorquando, come nel caso in esame, non vi è contestazione che
il procedimento disciplinare sia stato effettivamente celebrato e che lo
stesso si sia effettivamente concluso con l’irrogazione di una sanzione,
avverso la quale il Falsone ricorre, e neppure si deduce espressamente
che tali sottoscrizioni, effettivamente mancanti nella copia del
provvedimento consegnato al detenuto, siano state omesse anche
nell’originale dell’atto;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

comunicazione dell’esito del procedimento disciplinare consegnata al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA