Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1550 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1550 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELVISO AMICO ALESSANDRO N. IL 11/06/1961
avverso la sentenza n. 12/2013 TRIBUNALE di VERCELLI, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Belviso Amico Alessandro ricorre avverso la sentenza 4.11.14 del Tribunale di Vercelli che ha
confermato quella in data 19.6.13 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato alla
pena di € 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di
lesioni volontarie.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

accumulo d’ira per effetto di reiterati comportamenti ingiusti della p.o. Cortopassi Alberto, tra cui
gli epiteti di ‘pazzo e terrorista’, il quale aveva anche reso falsa testimonianza nel corso dell’
‘interrogatorio giurato’ del 18.1.12 dinanzi al giudice di pace.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perchè del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, sia in quanto manifestamente infondato avendo il giudice di
appello correttamente evidenziato, nel negare la applicabilità dell’esimente di cui all’art.52 c.p., la
evidente sproporzione, a tacer d’altro, tra le offese asseritamente ricevute e la reazione
dell’imputato consistita nello sferrare un pugno al Cortopassi, in considerazione dell’eccessività del
mezzo usato e della non equivalenza dei beni in conflitto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4 dicembre 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici applicato l’art.52 c.p., in conseguenza di un

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