Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 155 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 155 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROPIETRO FRANCESCO N. IL 15/03/1977
avverso la sentenza n. 1233/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATE) IN DIRITTO:
– cale il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, esso, nel riproporre pedissequamente la medesima
doglianza che era già stata sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, passa del
tutto sotto silenìo la risposta, in sé e per sé più che valida, che risulta fornita
nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce come, in primo luogo, il difensore
delrirmutato non avesse previamente comunicato al tribunale la propria intenzione
di aderire alla proclamata astensione dalle udienze né avesse incaricato di tale
comunicazione i lega!e da lui nominato come sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il
quale, quindi, altro non aveva potuto fare se non manifestare in proprio la volontà di
aderire a detta astensione; in secondo luogo, all’udienza del 14 novembre 2011, si
fosse comunque disposto solo un semplice rinvio all’udienza successiva, senza alcun
pregiudizio, quindi, per i diritti della difesa;
b) cori riguardo al secondo motivo, lo stesso si caratterizza per assoluta ed evidente
genericità, siccome basato soltanto su asserzioni puramente apodittiche, prive di
qualsi\;’,3glia correlazione con Io specifico contenuto della motivazione
dell’impugnata sentenza, nel quale risultano, per converso, più che adeguatamente
indicati gli elementi ritenuti dimostrativi della penale responsabilità dell’imputato,
quali costaiiti, in sostanza, dall’accertato possesso, da parte sua, delle banconote
contraffatte, da lui detenute nel portafogli e dall’assenza di qualsivoglia
giustiloazione crea la loro provenienza;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, nehe l applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stirai equo i’ssare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di MASTROPIETRO Francesco in ordine al reato di
cui all’art. 455 c.p.p., consistito nell’avere l’imputato detenuto, al fine di metterle in
circolazione, due banconote contraffate da euro 100 cadauna;
– che avverso detta condanna ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando:
1) violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex artt. 178 lett. c e 179
c.p.p., sull’assumo che indebitamente sarebbe stata tenuta, nel corso del giudizio
d’appello, l’udienza del giorno 14 novembre 2011, nonostante che il difensore a suo
tempo designato d’ufficio all’imputato, avv. Tommaso Raschella, avesse comunicato,
a mezzo del l’av\, . Angelo Lerario, indicato come sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p.,
la propria adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle camere
penali;
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine al confermato giudizio di
colpevolezza, non essendo stata fornita — si afferma — alcuna indicazione circa gli
elementi assunti a base di detto giudizio;

P. Q. M.

DEPOSIT TAI
IN CANCELLERIA

– 7 6EN 2514
Il Furceontkric Giudiciari0
!v

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del ,,yroced mento nonch , al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle amunende.
Così decise in on 3 settembre 2013
ter
Il Presidente

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