Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15495 del 11/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15495 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA ANGELO N. IL 06/07/1947
avverso la sentenza n. 548/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/02/2013

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data
11 maggio 2007 dal Tribunale di Trani, appellata da LA ROSA Angelo, dichiarato responsabile
del delitto di falso in scrittura privata, commesso il 24 giugno 2003.
Propone ricorso per cassazione, le cui argomentazioni ribadisce con memoria in cui chiede pubblica udienza, l’imputato deducendo unicamente che il delitto sarebbe stato prescritto già in data
antecedente a quella della sentenza del giudice d’appello, posto che era stato commesso il 24
giugno 2003 e la sentenza della Corte territoriale era intervenuta solo il 17 gennaio 2012, dopo la
scadenza del termine di legge e dei periodi di sospensione intervenuti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero non considera il ricorrente che i giorni di sospensione della prescrizione, per le diverse
cause di rinvio, ammontano a 630 con la conseguenza che il termine prescrizione che sarebbe
scaduto il 24 dicembre 2010, era stato prorogato al 2 ottobre 2012 dopo la pronuncia della sentenza della Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 febbraio 2013.

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