Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1549 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1549 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENNELLA GERARDO N. IL 18/09/1986
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 16/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
05/04/2012
sentita la vefazione fatta dal Consigliere D tt. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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‘-ce—C,LIte

Data Udienza: 21/11/2013

Ritenuto in fatto

MENNELLA Gerardo ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha
rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione dal 26.12.2007 all’8.4.2008,
conseguente al suo proscioglimento dal reato di detenzione illecita di sostanze
stupefacenti.

concessione dell’indennizzo, consistita nel possesso da parte dell’istante di sostanze varie
( una boccetta di “popper” e 20 pasticche di colore verde e rosa del tipo ecstasy), che,
secondo il giudice della riparazione, potevano apparire come sostanze stupefacenti e così
giustificare la misura cautelare. Si sostiene, altresì, che l’interessato non aveva
giustificato tale possesso e che l’esclusione della natura stupefacente della sostanza era
stata accertata solo successivamente all’arresto.

Con il ricorso si censura la illegittimità ed illogicità della decisione, sostenendo

la

carenza di motivazione laddove aveva tralasciato di considerare che già nella
immediatezza del fatto il Mennella aveva fornito tutte le giustificazioni, chiarendo non
trattarsi di sostanza stupefacente e che non poteva farsi carico all’imputato di provare la
destinazione all’uso personale della droga.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, a fronte di una decisione carente sotto il profilo della motivazione.

Il giudice della riparazione ha ravvisato la colpa grave dell’istante, nel possesso da parte
dello stesso delle sostanze sopra indicate, delle quali è stata esclusa la natura
stupefacente, ritenendo che tale condotta aveva creato la fallace apparenza di una
condizione legittimante la privazione della libertà, tenuto anche conto che il Mennella non
aveva rappresentato elementi idonei a scagionarlo.

Sul punto appare opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale, anche a voler considerare l’apparenza di sostanza stupefacente di
quanto sequestrato all’istante, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla
riparazione per ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di
tossicodipendente. A tal fine, la colpa grave può essere ravvisata nella condotta del
tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, solo allorché ricorrano elementi
ulteriori i quali inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia finalizzata allo
2

Il rigetto veniva motivato ritenendo sussistente il profilo della colpa grave, ostativa alla

spaccio (Sezione IV, 26 gennaio 2011, Migliano, non massimata,; Sezione IV, 3 giugno
2008, n. 37026, Bologna).

Tali elementi ulteriori non risultano in alcun modo evidenziati dall’ordinanza gravata, né
risultano aliunde dagli atti, onde il rigetto dell’istanza finisce con l’essere basato su
affermazioni apodittiche e semplicistiche che non affrontano la questione della
dimostrazione dei profili di colpa dell’istante.

appello di L’Aquila che si atterrà ai principi sopra indicati, regolando in quella sede le
spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila cui rimette il
regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 2,Inovembre 2013

Il Consigliere estensore

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Il Presidente
Carlo Giu ppe Brusco

Si impone, pertanto, l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di

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