Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1549 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1549 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIGLIO DOMENICO N. IL 23/12/1987
avverso la sentenza n. 4210/2013 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Diglio Domenico ricorre avverso la sentenza 2.5.14, emessa dal Tribunale di Benevento ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di lesioni aggravate, ritenuta la
contestata recidiva, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione circa la ritenuta insussistenza di elementi

che non dava conto della responsabilità dell’imputato, ritenendo congrua la pena in assenza di
qualsivoglia motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alla .
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2015

DEPOS TAT

per una pronuncia ex art.129 c.p.p., essendosi il giudice limitato ad una

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