Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15482 del 11/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15482 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SODDU ANTONIO N. IL 08/09/1973
avverso la sentenza n. 228/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 11/02/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le proposte doglianze si
fondano sulla prospettazione di elementi che, oltre a risultare del tutto assertivi ed
indimostrati (in particolare quello costituito dalla pretesa “risocializzazione”, in corso
o già avvenuta) ovvero palesemente inconsistenti (in particolare l’altro, basato sul
singolare assunto che la bottarga sarebbe “un genere di prima necessità”), non
potrebbero comunque validamente contrapporsi, in questa sede di legittimità, a quello
costituito dalla non contestata esistenza, a carico dell’imputato, di precedenti penali,
cui si è fatto riferimento, nell’impugnata sentenza, per giustificare il diniego tanto
delle attenuanti generiche quanto di una riduzione della pena (già contenuta, peraltro,
in limiti assai prossimi al minimo edittale);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis
R• a l’ i I febbraio 2013.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di SODDU Antonio alla
pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa che a lui era stata inflitta
all’esito del giudizio di primo grado, condotto con il rito abbreviato, per il reato di
furto aggravato di generi alimentari (tre confezioni di bottarga) in danno di un
supermercato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
valutata come prevalente sull’aggravante;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., unitamente a vizio
di motivazione, sull’assunto che ingiusfificatamente sarebbero gli state negate, per la
sola ragione costituita dalla presenza di precedenti penali a suo carico, l’applicazione
delle attenuanti generiche ed una riduzione della pena, non essendosi, in particolare,
tenuto conto dei “comportamenti sicuramente indicativo di una risocializzazione in
corso, o interamente realizzata”, da lui posti in essere successivamente al fatto di cui
è causa, nonché delle sue condizioni di vita individuale e sociale e della natura del
furto commesso che — si afferma — sarebbe stato “rivolto a procacciare all’interessato
un genere di prima necessità per potersi sfamare”;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA