Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1546 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1546 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D’ANGELO SALVATORE N. IL 01/01/1949
avverso l’ordinanza n. 5455/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 25 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Milano ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi
degli artt. 146/147 cod. pen., avanzata da D’Angelo Salvatore.
Avverso la predetta ordinanza il D’Angelo, in data 10 novembre 2011, ha
proprio difensore, il quale non li ha presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, stesso
codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
cinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 novembre 2012.
dichiarato di proporre ricorso per cassazione, riservando il deposito dei motivi al