Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15451 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15451 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 08/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Danciu Dumitru, n. in Romania il 21/8/1951

avverso la sentenza del

~/3/2016

della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Agnello
Rossi che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 marzo 2016 la Corte di appello di Milano, ha rifiutato

la consegna di Danciu Dumitru all’Autorità Giudiziaria rumena in esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso il 18 gennaio 2016 dal Tribunale di
Maramures ed ha disposto che Danciu Dumitru sconti in Italia la pena di anni sei
di reclusione inflittagli dal Tribunale di Maramures con sentenza del 27 febbraio
2015, definitiva il 7 gennaio 2016 della quale a tal fine veniva disposto il

l

riconoscimento, per i reati di tentato omicidio e lesioni commessi a Borsa il 14
settembre 2008 e tentato omicidio, commesso a Viseu de Sus il 16 settembre
2008. La Corte, dato atto del mandato di arresto europeo esecutivo emesso
dall’autorità giudiziaria romena in relazione a sentenza definitiva, tuttavia,
rilevato che il Danciu, cittadino di Paese membro dell’Unione Europea, risulta ben
radicato in Italia sicché doveva trovare accoglimento la richiesta del Danciu di
espiare la pena inflittagli in Italia, con conseguente rifiuto della consegna, ai
sensi dell’art. 18, comma l, lett. r) l. n. 69/2005.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Danciu che deduce vizio di
violazione di legge in relazione agli artt. 2, lett. b) del d. lgs. n. 161/2010 e 648
cod. proc. pen. poiché la sentenza dell’autorità giudiziaria rumena non era
immediatamente riconoscibile in quanto non definitiva. Assume, infatti, che era
stato presentato ricorso per la revisione della sentenza emessa dalla Corte di
appello di Cluj, sicché la sentenza alla quale si è data

esecuzione è

immediatamente esecutiva ma non definitiva, accezione questa apposta sulla
sentenza, peraltro nella traduzione dalla lingua romena, ma da intendersi, in
pendenza dell’impugnazione, come limitata alla sola esecutività della sentenza.
La decisione della Corte di appello di Milano contrasta con le previsioni del
decreto legislativo n. 161 del 2010 che ha recepito la Decisione quadro
2008/909/GAI relativa all’applicazione del reciproco riconoscimento alle sentenze
penali straniere che irrogano pene detentive e/o misure privative della libertà
personale, poiché, ai fini della loro esecuzione dell’Unione Europea, viene definita
“sentenza

di

condanna”

giurisdizionale di

la

decisione

definitiva

emessa

da

un

organo

uno Stato membro dell’Unione Europea, definitività da

interpretarsi ai sensi della normativa italiana che non riconosce tale natura alla
sentenza, in pendenza di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
l. La Corte di appello di Milano ha rifiutato la consegna di Danciu Dumitru

ai sensi dell’art. 18, comma l, lett. r), legge 69 del 2005, ma nel contempo
disposto

l’esecuzione

in

Italia

della

sentenza

di

condanna,

previo

suo

riconoscimento.
2. Nel caso di specie si trattava di mandato di arresto europeo di tipo
esecutivo, in quanto emesso proprio ai fini dell’esecuzione di una pena inflitta
con sentenza esecutiva.

2

Tale ipotesi trova riscontro innanzi tutto nell’art. 1 della Decisione Quadro
2002/584/GAI, che ha disciplinato il mandato d’arresto europeo, stabilendo
all’art. 1, comma l, che «Il mandato d’arresto europeo è una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da
parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di
un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza
privative della libertà».
Ma trova coerentemente riscontro nella conforme disposizione dettata
dall’art. 2, comma 2, legge 69 del 2005, oltre che nelle disposizioni dettate
dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge 69 cit. («indicazione di una sentenza
esecutiva») e dallo stesso art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 cit., applicato nel
caso di specie («ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza»).
Ciò significa dunque che il mandato di arresto, ove non sia emesso al fine
dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, presuppone una condanna
esecutiva.
3. Di certo ha tale natura la sentenza di condanna sulla cui base è stato
emesso il mandato di arresto emesso daii’A.G. della Romania.
In particolare la sentenza reca l’indicazione della definitività e tale natura è
attribuita alla sentenza nel predetto mandato di arresto.
Ma tale caratteristica di esecutività e di definitività è riconosciuta in realtà
dallo stesso ricorrente, che ne dà atto nell’istanza formulata dinanzi aii’A.G. della
Romania ai fini della revisione del processo (si rinvia alla documentazione
all’uopo prodotta dalla difesa).
Del resto in base al codice di procedura penale della Romania sono definitive
le condanne dopo la pronuncia di conferma della Corte di appello, mentre
l’eventuale ricorso per cassazione, nelle due forme a tal fine previste (artt. 426 e
segg.), costituisce rimedio straordinario di impugnazione, non diversamente
dall’istanza di revisione.
Ciò significa che la presentazione del ricorso per cassazione non vale a
privare la sentenza del carattere di definitività e di esecutività, salvo il caso in cui
la stessa Corte di cassazione disponga la sospensione dell’esecuzione.
D’altro canto la proposizione del ricorso per cassazione non dà luogo ad una
situazione corrispondente a quella derivante, nei paesi come il Belgio o la
Romania che prevedono tale possibilità, dalla richiesta di nuovo giudizio, con
ripristino del contraddittorio dinanzi al giudice di primo grado, formulata da chi
sia stato giudicato in absentia. Coerentemente in casi siffatti si è sostenuto che il

3

; l

..
mandato di arresto esecutivo nei confronti di soggetto cittadino o residente si
trasforma in mandato di arresto processuale, con la conseguente necessità di
ordinare il trasferimento e di porre la condizione di cui all’art. 19, comma 1, lett.
c), legge 69 del 2005 (in tal senso Cass. Sez. VI, n. 12560 del 22/3/2016, Ricci,
inedita; ma per il sostanziale avallo di tale impostazione può farsi rinvio a Corte
di Giustizia dell’Unione europea, quarta sezione, 21 ottobre 2010, causa

c-

306/2009, richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzione
del Belgio a seguito di mandato di arresto europeo nei confronti di I.B.).
Tuttavia, con riguardo al ricorso per cassazione ed alla sua natura di rimedio
straordinario non può dirsi che venga automaticamente meno la condizione
essenziale cui è subordinata l’emissione di un mandato di arresto europeo di tipo
esecutivo.
4.1. Nel caso di specie la Corte territoriale ha disposto l’esecuzione della
pena in Italia ed ha a tal fine proceduto al riconoscimento della sentenza di
condanna.
Tale procedimento, con riferimento ai paesi che, come la Romania, hanno
dato attuazione alla Decisione Quadro 2008/909/GAI, implica almeno l’implicita
applicazione del d.l.gs. 161 del 2010, che è infatti stabilita ai sensi dell’art. 24,
comma l, d.lgs. 161 cit. nel caso previsto dall’art. 18, comma l, lett. r), legge
69 del 2005.
Orbene, ai sensi dell’art. 1 della Decisione Quadro richiamata per sentenza
si intende «una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di
emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona
fisica» e, coerentemente l’art. 2 d.lgs. 161 del 2010, nel dare attuazione alla
Decisione Quadro, definisce come sentenza di condanna «una decisione definitiva
emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea
con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura
di sicurezza nei confronti di una persona fisica».
In tale prospettiva assume dunque decisivo rilievo la definitività della
sentenza.
Ma al tempo stesso, proprio in ragione della necessaria applicazione del
d.lgs. 161 del 2010, prevista dall’art. 24 per il caso in cui sia rifiutata la
consegna sulla base di un mandato di arresto esecutivo ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, è inevitabile stabilire un diretto
parallelismo tra i presupposti per l’emissione di un mandato di arresto esecutivo
e il riconoscimento di una sentenza di condanna, nel senso che al primo, emesso

4

sulla base di una sentenza esecutiva, deve poter corrispondere, se del caso, la
possibilità del riconoscimento ai fini dell’esecuzione della pena in Italia.
Ciò sta ad indicare che occorre che la sentenza possieda l’esecutività che le
deriva dal fatto di essere definitiva.
4.2. Su tale punto il ricorrente deduce che il concetto di definitività deve
· essere inteso alla luce dell’ordinamento italiano, dovendosi dunque far coincidere
definitività ed irrevocabilità.
Ma l’obiezione non coglie nel segno.
La nozione di definitività, presa in considerazione dalla normativa europea,
non può che dipendere dal carattere che la sentenza possiede In base
all’ordinamento dello Stato di emissione, solo in tal modo potendo assumere un
significato declinabile in modo omogeneo nei vari Stati membri, legittimati a
riconoscere e a dare esecuzione ad una sentenza che abbia il dichiarato carattere
della definitività.
A tale fine deve rimarcarsi che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha
avuto modo di chiarire, seppure occupandosi di una fattispecie diversa, che la
nozione di sentenza definitiva di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, della Decisione
Quadro 2002/584/GAI, in tema di rifiuto di consegna per divieto di secondo
giudizio, rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è
stata pronunciata (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 16/11/2010, emessa in
causa

C.-261/2009,

domanda

di

pronuncia

pregiudiziale

emessa

daii’Oberlandesgericht Stoccarda-Germania).
Ciò significa dunque che l’osservazione del ricorrente è infondata e che
risulta in concreto irrilevante ai fini in esame la circostanza che sia stato
presentato ricorso dinanzi alla Corte di cassazione della Romania.
S. Correttamente dunque si è dato corso al riconoscimento e all’esecuzione
in Italia di sentenza definitiva sulla base del mandato di arresto esecutivo
emesso daii’A.G. della Romania.
Va aggiunto che In casi siffatti il condannato non resta privo di tutela.
L’esecuzione in Italia dipende pur sempre da un titolo complesso, costituito
non solo dalla sentenza di riconoscimento ma anche e prima di tutto dalla
condanna emessa nello Stato membro di emissione.
Ne consegue che, ove per qualsiasi motivo quel titolo dovesse venir meno,
l’esecuzione della pena in Italia non potrebbe proseguire.
A tal fine deve ritenersi utilizzabile il rimedio dell’incidente di esecuzione che
costituisce lo strumento più duttile per risolvere ogni tipo di questione che possa
porsi nella fase dell’esecuzione.

5

.

..
In tale prospettiva, nel caso in cui a seguito del ricorso presentato dinanzi
alla Corte di cassazione della Romania il titolo dovesse venir meno, il Danciu
potrebbe dunque avvalersi dell’incidente di esecuzione al fine di far cessare
l’esecuzione della condanna a suo carico.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma
5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso il g. 8 aprile 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

il

6

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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