Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1545 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1545 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MERCURI FRANCESCO VINCENZO N. IL 21/03/1967
avverso l’ordinanza n. 2158/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza 6/10/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato
l’istanza di Mercuri Francesco volta al clifferimento facoltativo della pena per
gravi motivi di salute, sostanzialmente confermando la precedente pronuncia
adottata il 14/12/10 su di una analoga istanza del condannato.
Il Tribunale ha infatti rilevato, in esito a ben tre accertamenti peritali, che se
pure come definitivamente acclarato nell’ultima relazione sanitaria l’istante

risposta al trattamento farmacologico, tale infermità doveva ritenersi non
Incompatibile con la detenzione in carcere, risultando fronteggiabile in Istituto
provvisto di centro clinico o comunque attraverso ricovero in ospedali civili o in
altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354,
risultando in particolare il rischio di eventi cardiovascolari molto basso anche a
ragione delle corrette abitudini di vita del detenuto.
Ricorre per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione: il
Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente che seppure nella relazione
peritale le condizioni di salute del Mercuri, venivano definite compatibili con il
regime carcerario nella stessa si precisava tuttavia la necessità di un ulteriore
periodo di osservazione per verificare l’incidenza dello stress sulla patologia
riscontrata e valutare l’adeguatezza della terapia, non essendo quella praticata
idonea ad impedire il manifestarsi di pericolosi sbalzi pressori, precisandosi in
altra relazione sanitaria la necessità di un continuo monitoraggio delle condizioni
del detenuto, da effettuarsi presso centri specialistici esterni, non essendo il
centro clinico penitenziario in grado di fornire la terapia clinica necessaria così da
compromettere lo stato di salute del condannato e mettere a rischio la sua
stessa vita.
Il ricorso, a fronte di un provvedimento giudiziario correttamente e
congruamente motivato, si limita a dedurre questioni di mero fatto (estranee al
giudizio in sede di legittimità), sollecitando una non consentita rilettura delle
risultanze processuali ed è pertanto inammissibile.
Invero la concessione della misura richiesta implica una valutazione sulle
particolari condizioni di salute del detenuto, che debbono essere di grave
infermità fisica (art. 147 cod. pen.). Tale valutazione è stata fatta dal Tribunale in
modo compiuto e puntuale, con esito negativo per il richiedente ai fini del
differimento della pena (le eventuali complicanze essendo efficacemente
trattabili in ambiente carcerario o con l’ausilio di strutture esterne).

risulta affetto da ipertensione arteriosa essenziale, caratterizzata da una scarsa

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Così deciso in Roma, Il »novembre 2012
Il con

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