Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15446 del 11/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15446 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORBI DOMENICA N. IL 24/03/1940
avverso la sentenza n. 9/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/02/2013

Morbi Domenica ricorre avverso la sentenza 30.5.12 del Tribunale di Bergamo che ha confermato
quella, in data 30.6.1, del locale giudice di pace con la quale è stata condannata, per i reati di
ingiuria e minaccia, alla pena di E 500,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.
Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere

Rosalba solo per ragioni di parentela e di vicinato con l’imputata .
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, erroneamente essendo stata ritenuta
penalmente rilevante l’espressione ‘ignorante’, laddove poi le espressioni asseritamene minacciose
erano state proferite da una persona settantenne ad una giovane donna, senza alcuna concreta
possibilità di realizzazione del male ingiusto eventualmente prospettato.
Osserva la Corte che il ricorso, con il primo motivo, tende a sottoporre al giudizio di legittimità
aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati dai giudici territoriali, i
quali hanno ineccepibilmente rilevato come la responsabilità della Morbi riposi sulle dichiarazioni
della p.o. Balili Lorena — la cui credibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate da quelle
delle due uniche persone disinteressate presenti ai fatti, Kanenberg Romi e Guidati Nina, in termini
tra loro conformi e sovrapponibili a quelli della p.o., laddove incoerenti e non genuine erano
risultate, all’esito di un giudizio fattuale non censurabile in questa sede poiché compiutamente
argomentato, le deposizioni di Morbi Maria Rosa e Robecchi Rosalba.
Correttamente, poi, le espressioni adoperate sono state complessivamente ritenute ingiuriose
() e lesive dell’onore anche in considerazione del contesto
condominiale in cui erano state proferite, nonché tali da integrare anche () il reato di minaccia, avendo sul punto il giudice di appello perspicuamente sottolineato
l’atteggiamento dell’imputata nel pronunciare tale frase, consistito nell’essersi la Morbi avvicinata

il giudice di appello illogicamente disatteso le dichiarazioni dei testi Morbi Maria Rosa e Robecchi

alla p.o. con il dito puntato, tanto che — come riferito dalle due testimoni – .
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 febbraio 2013
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

P.Q.M.

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