Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1544 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1544 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PUGLIA DANIEL N. IL 25/04/1985
avverso il decreto n. 1/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Balzano, con decreto
deliberato 1’11 ottobre 2011, rigettava l’appello proposto da Puglia Daniel
avverso il decreto emesso dal Tribunale della sede, che aveva disposto nei
confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in
quanto persona pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto abitualmente
dedita a traffici delittuosi dai quali trae i mezzi di sostentamento e quelli

– che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il proposto,
personalmente, chiedendone l’annullamento, avendo la Corte territoriale
valorizzato degli elementi non indicativi di un’effettiva ed attuale pericolosità
della ricorrente, in quanto risalenti nel tempo, incongruamente svalutando, in
particolare, la circostanza dell’attuale stato di detenzione, non avendo i giudici di
appello adeguatamente considerato, in particolare, l’impossibilità per esso
ricorrente, in quanto detenuto, di fornire concreta dimostrazione del proprio
ravvedimento;
Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel
presente giudizio, atteso che la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma
11, consente alla parte interessata di ricorrere per Cassazione solo per violazione
di legge e comunque manifestamente infondati;

– che al riguardo occorre considerare, in particolare, che il vizio di motivazione,
come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, può assurgere a
violazione di legge soltanto quando si risolva nell’assoluta mancanza, sotto il
profilo letterale o concettuale, di qualsiasi argomentazione a sostegno della
pronunzia (art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.) ovvero consista nell’esposizione di
ragioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’indagine, in guisa da
rendere assolutamente incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice;
– che tali casi sono estranei alla fattispecie in esame, tenuto conto che la Corte
d’Appello, ha fornito un’adeguata illustrazione delle ragioni del proprio
convincimento circa la legittimità del decreto riguardante il prevenuto, senza

necessari per procurarsi sostanze stupefacenti;

incorrere in errori di diritto, ne’ in grossolane incongruenze, evidenziando che la

sussistenza di una pericolosità sociale del Puglia, emergeva dalle plurime
condanne subite e da ultimo dal suo arresto eseguito in data 21 marzo 2011,
nella flagranza del reato di furto in abitazione, mentre il prevenuto aveva in atto
un « trattamento integrato»;
– che in tale ambito il giudizio di pericolosità espresso nel decreto impugnato,
appare non censurabile in sede di legittimità, in quanto basato sull’esame della
personalità del soggetto, sulla commissione di reati contro il patrimonio, a fronte

l’applicazione di una misura cautelare personale (alla quale a fatto seguito una
sentenza di condanna) deve ritenersi circostanza inidonea ad inficiare la gravità
e la concordanza degli altri elementi, atteso che tale stato di detenzione era
Iniziato solo pochi mesi prima della decisione sull’appello e che la circostanza che
il trattamento penitenziario possa aver eliminato lo stato di pericolosità sociale
del Puglia, anche in ricorso, si configura come assolutamente congetturale, in
assenza di allegazione di concreti elementi in tal senso;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ittricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

dei quali la circostanza che il proposto sia attualmente detenuto per

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