Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15439 del 11/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15439 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GLAUDI ERICA N. IL 17/06/1979
avverso la sentenza n. 3857/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/02/2013
Glaudi Erica ricorre avverso la sentenza 12.1.12 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 16,6.09 del Tribunale di La Spezia con la quale è stata condannata,
all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato in concorso, riconosciuta l’attenuar
di cui all’art.62 n.6 c.p. equivalente anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., con riferimento alla erronea
applicazione dell’aggravante di cui all’art.625 n.4 c.p., avendo l’imputata tenuto solo il
comportamento necessario all’impossessamento del denaro.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché del tutto legittimamente
è stata ritenuta la contestata aggravante, dal momento che — come evidenziato dalla Corte ligure e
come riportato nello stesso capo d’imputazione a descrizione dell’ aggravante della ‘destrezza’ —
l’odierna ricorrente ha agito con l’abilità e la callidità necessarie ad indurre la proprietaria del
negozio a spostarsi in un altro locale per la ricerca del prodotto di profumeria astutamente richiesto,
permettendo così alla complice di impossessarsi di 4.000,00 euro che erano custoditi in un cassetto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 febbraio 2013
IL CO21i
,,. Imesti
RE estensore
74-k
IL PRESIDENTE
, reclusione ed € 120,00 di multa.