Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15438 del 11/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15438 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANCO LEO N. IL 13/05/1948
avverso la sentenza n. 3883/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/02/2013
Leo Franco ricorre avverso la sentenza 12.1.12 della Corte di appello di Genova che ha confermato
quella in data 17.12.08 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di bancarotta
fraudolenta, alla pena — dichiarata interamente condonata — di anni tre di reclusione, oltre le pene
accessorie di legge.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere la Corte di merito
Tuttocarni, sulle sole dichiarazioni dei dipendenti, senza però considerare che l’inizio dell’attività
era avvenuta il 21.8.2000 con l’apertura del punto di vendita ed era quindi da questo periodo che
occorreva valutare la consistenza delle testimonianze assunte , mentre i giudici di appello avevano
valutato la deposizione di Colla Barbara che aveva lavorato come banconiera nel negozio di via
Canneto dal 1996 al 1999, arco temporale che nulla aveva a che fare con la fallita, nonché quelle di
Costantino Nadia, che era stata assunta allorché la Tuttocarni non esisteva — mentre erano operanti
altre società distinte dalla Tuttocarni s.r.l. — e di Caricali Piero, anch’esse riferibili a periodi
antecedenti la costituzione della fallita.
Osserva la Corte che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla
ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati dai giudici territoriali, i quali hanno
ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità dell’ imputato riposi sulle dichiarazioni del
teste curatore fallimentare, secondo cui non era stata reperita alcuna scrittura contabile che gli
consentisse di ricostruire documentalmente le vicende societarie, e di coloro che avevano avuto
rapporti di lavoro con il Leo Franco, i quali erano stati tutti concordi nel riferire che l’odierno
ricorrente era il loro datare di lavoro e che la società, pur avendo mutato denominazione ogni anno,
era stata sempre gestita dal Leo Franco, sempre pre,sente in negozio per assumere in prima persona
ogni decisione necessaria per lo svolgimento dell’attività commerciale.
Alla inammissibilità del ricorso segue lo cmagina del riwerente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
basato l’affermazione di responsabilità del Leo, quale amministratore di fatto della fallita soc.
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 febbraio 2013
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE estensore