Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15436 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15436 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona
nel procedimento penale nei confronti di
MOUAOUI DRISS nato a Casablanca (Marocco) il 27/11/1979
contro la sentenza della Corte di appello di Ancona emessa in data 12/10/2012;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Angelo Di Popolo che ha concluso per l’annullamento con rinvio per
rideterminazione della pena.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. In parziale riforma della sentenza emessa in data 27 novembre 2008, con
cui il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Urbino aveva dichiarato
Mouaoui Dress colpevole di vari reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, con la
continuazione e il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del fatto di
lieve entità (art. 73 comma 5, dPR cit.), la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato
non doversi procedere per i fatti commessi sino al 12 aprile 2005 (capi J ed E
dell’imputazione), trattandosi di reati estinti per prescrizione e ha ridotto la pena
inflitta ad un anno di reclusione e 2.600,00 euro di multa.

Data Udienza: 20/03/2014

2. Contro la sentenza ricorre, ex art. 606.1 lett.

b) c.p.p., il pubblico

ministero, che deduce erronea applicazione degli artt. 157, 158 160 c.p., non
potendosi tenere conto, ai fini del calcolo prescrizionale, delle circostanze attenuanti
(tale dovendosi considerare la diminuente per fatto di lieve entità), cosicché il
termine di prescrizione andava calcolato sulla base della pena edittale prevista

3. Tenendo conto dell’intervenuta modifica legislativa (art. 2 del d.l. n. 146
del 2013, convertito con modificazioni della legge n. 10 del 2014) che ha modificato
il comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, introducendo una fattispecie delittuosa
autonoma al posto della circostanza attenuante (cfr. Cass. 6, n. 14288 dell’8
gennaio 2014), il motivo su cui si reggeva l’impugnazione del ricorrente è venuto
meno e, pertanto, va rigettato: il calcolo errato della Corte d’appello risulta oggi
conforme alla nuova realtà normativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 20 marzo 2014

dall’art. 1 dell’art. 73 dpr cit. (venti anni di reclusione) aumentato di un quarto.

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