Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1543 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1543 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CUSUMANO PAOLO FORTUNATO N. IL 06/05/1979
avverso l’ordinanza n. 3007/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza 12/10/2011 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato
l’istanza di Cusumano Paolo Fortunato, volta – per quanto ancora rileva nei
presente giudizio di legittimità – al differimento facoltativo della pena per gravi
motivi di salute, ratificando in tal senso il provvedimento 14/6/2011 del
Magistrato di Sorveglianza di Milano adito in via provvisoria.
Il Tribunale ha infatti rilevato che se pure dalla relazione sanitaria risultava

notturna) tali infermità, risultavano agevolmente fronteggiabili in Istituto e non
apparivano suscettibili di ingravescenza idonea ad esporlo a rischio di vita ovvero
a determinare una situazione di Incompatibilità con il regime intramurario.
Ricorre per cassazione l’interessato, ribadendo nell’atto di impugnazione per altro non del tutto comprensibile – la gravità delle proprie condizioni di salute
in quanto affetto da numerose malattie, sia di carattere fisico (cardiopatia,
obesità) sia di natura psichichica (schizzofrenia affettiva ereditaria) e l’avvenuta
presentazione di domanda di grazia.
Il ricorso, a fronte di un provvedimento giudiziario correttamente e
congruamente motivato, si limita a dedurre questioni di mero fatto (estranee al
giudizio in sede di legittimità) sollecitando in modo assolutamente generico
raccoglimento dell’istanza rigettata dal tribunale, ed è pertanto inammissibile.
Invero la concessione della misura richiesta implica una valutazione sulle
particolari condizioni di salute del detenuto, che debbono essere di grave
Infermità fisica (art. 147 cod. pen.). Tale valutazione è stata fatta dal Tribunale in
modo compiuto e puntuale, con esito negativo per il richiedente ai fini del
differimento della pena (le eventuali complicanze essendo efficacemente
trattabili in ambiente carcerario o con l’ausilio di strutture esterne).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso In Roma, il 20 novembre 2012
Il
p
ceso
igliere
estensore

Il Przaée

che l’istante era affetto da varie patologie (obesità, sindrome ansiosa, dispnea

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